Cassazione Civile, Ordinanza n. 19779/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e di altri soggetti ad essa collegati, l'Ufficio aveva disconosciuto il regime agevolato della L. 398/1991 e aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2010 recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA secondo il regime ordinario, assumendo che il ricorrente fosse amministratore di fatto dell'ente e avesse concorso alla gestione unitaria di più soggetti giuridici utilizzati per ampliare indebitamente i benefici fiscali. In appello la corte tributaria aveva accolto solo la doglianza sull'IRAP per decadenza, rigettando il resto. Il ricorrente principale ha quindi dedotto: 1) nullità del giudizio e della sentenza per violazione del contraddittorio, perché il suo appello era stato riunito con quello di altro coappellante di cui non avrebbe avuto conoscenza; 2) nullità della sentenza per motivazione insufficiente/apparente e violazione delle norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte di merito avesse affermato in modo apodittico la sua qualifica di amministratore di fatto senza distinguere la sua posizione da quella dell'altro appellante e senza provare atti gestori a lui riferibili; 3) violazione dell'art. 38 c.c., dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali e tributarie, per avere ritenuto sussistente la responsabilità personale in assenza di prova di una concreta ingerenza nella gestione dell'associazione. L'altro coobbligato ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, vizi relativi alla delega di firma dell'avviso, al disconoscimento di copie documentali, alla motivazione dell'atto impositivo e all'utilizzo del p.v.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo legittima la riunione degli appelli ex art. 335 c.p.c. e insussistente la violazione del contraddittorio, ma ha accolto il secondo motivo nei limiti della censura relativa alla mancata verifica della concreta attività gestoria del ricorrente e ha accolto il terzo motivo, affermando che la responsabilità personale ex art. 38 c.c. non può fondarsi sulla sola qualifica formale o sulla mera appartenenza agli organi dell'ente, dovendo essere accertata la concreta ingerenza nell'attività dell'associazione. Tutte le censure del ricorso incidentale sono state rigettate o dichiarate inammissibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione del ricorrente principale e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame conforme ai principi enunciati; per l'altro coobbligato la decisione è divenuta definitiva. È stata inoltre confermata la definitività della statuizione sull'IRAP, non impugnata dall'Agenzia.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo
la riunione obbligatoria delle impugnazioni contro la medesima sentenza esclude la necessità di integrare il contraddittorio verso il litisconsorte che abbia già impugnato ed entri nel giudizio unitario per effetto della riunione
art. 38 c.c.
la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta richiede la prova della concreta attività negoziale o gestoria svolta per l'ente, non essendo sufficiente la sola carica o investitura formale; nei debiti tributari rileva comunque la concreta ingerenza nella gestione
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
è richiamato in tema di validità e sottoscrizione dell'avviso di accertamento, con riconoscimento della legittimità della delega di firma e della sottoscrizione da parte del funzionario delegato
art. 2704 c.c.
la data della delega di firma risulta opponibile se emergono elementi oggettivi di certezza della sua effettiva formazione, anche tramite protocollazione e indicazioni interne del documento
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e circostanziato, non essendo sufficienti contestazioni generiche o di stile
art. 2697 c.c.
è richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio, che grava su chi invoca la responsabilità personale dell'amministratore di fatto e, nei motivi incidentali, su chi contesta la validità documentale
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporta implicitamente il rigetto della domanda o dell'eccezione incompatibile con la statuizione adottata
art. 115 c.p.c.
il giudice può porre a fondamento della decisione solo fatti e documenti ritualmente acquisiti o comunque risultanti dagli atti; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la sentenza non si fondava sul p.v.c. ma sull'avviso di accertamento motivato
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso principale, ma non valorizzato come autonomo criterio decisorio nella motivazione della Corte
art. 7 L. n. 212/2000
la motivazione dell'avviso di accertamento deve porre il contribuente in condizione di conoscere an e quantum della pretesa, ma la prova del fondamento sostanziale della pretesa è questione distinta
L. n. 398/1991
il regime agevolato per lo sport dilettantistico è riservato agli enti che rispettano i presupposti e i limiti di legge; l'uso di strutture formalmente separate per ampliare indebitamente il plafond fiscale giustifica il recupero a tassazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i paradigmi di ricorso per cassazione utilizzati per dedurre violazioni di legge, nullità processuali, omessa pronuncia e vizi di motivazione nei limiti consentiti
Massime di principio
- La riunione obbligatoria delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, quando una delle parti abbia già proposto impugnazione, rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non notificato, poiché questi entra già nel giudizio unitario e può contraddire sull'intera materia del contendere.
- La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità formale di una carica, ma richiede la prova di una concreta attività gestoria o negoziale svolta nell'interesse dell'ente; in materia tributaria l'accertamento deve concentrarsi sull'effettiva ingerenza nella gestione.
- Per attribuire a un soggetto la qualità di amministratore di fatto ai fini della responsabilità per debiti dell'ente è necessario un accertamento in concreto delle direttive impartite, dell'ingerenza stabile e della partecipazione effettiva alla gestione, non essendo sufficiente il richiamo a qualifiche associative o sociali.
- Nel processo tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento serve a rendere conoscibili al contribuente la pretesa e le sue ragioni, mentre la prova del fondamento sostanziale della pretesa resta sul piano dell'accertamento giudiziale ed è distinta dalla sola esposizione motivazionale dell'atto.
- Il disconoscimento della copia di un documento deve essere specifico, circostanziato e non meramente assertivo; in mancanza, la copia può mantenere efficacia probatoria anche attraverso riscontri documentali o presuntivi.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata, perché in tal caso opera un rigetto implicito.
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