Sentenza del 07/12/2016 n. 25154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1998, contestando sia la carenza di motivazione dell'atto sia l'incongruità della valutazione dell'Ufficio riguardo all'effettiva capacità edificatoria dell'area. In Cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza d'appello, ritenendo che essa si fosse limitata ad applicare la qualificazione dell'area risultante dal PRG senza esaminare adeguatamente la concreta edificabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, rilevando che non erano stati formulati il quesito di diritto e il necessario momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre evidenziato l'incompatibilità, nella formulazione adottata, tra la denuncia di omessa motivazione e quella di insufficiente motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
La disposizione riguarda i requisiti motivazionali della sentenza tributaria. La censura del contribuente mirava a far valere l'omessa o insufficiente motivazione della decisione d'appello.
Legge n. 213 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16
La norma, ritenuta di natura interpretativa nella sentenza d'appello, attribuisce rilievo alla qualificazione dell'area edificabile risultante dallo strumento urbanistico generale, ai fini della relativa imposizione.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto e, per le censure motivazionali, di un distinto momento di sintesi. La loro omissione ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione del ricorso; la mancata formulazione degli elementi richiesti può comportare l'inammissibilità senza esame approfondito del merito.
- La censura di omessa motivazione richiede l'assenza totale di motivazione su un punto decisivo, mentre quella di insufficiente motivazione richiede l'indicazione puntuale delle lacune argomentative e degli atti processuali rilevanti.
- In materia ICI, la qualificazione urbanistica dell'area risultante dal PRG può assumere rilievo decisivo per stabilire se il terreno debba essere considerato edificabile, anche se la concreta edificazione presenta difficoltà o limitazioni.
- Chi contesta la valutazione dell'edificabilità deve distinguere chiaramente tra qualificazione urbanistica dell'area e concreta capacità edificatoria, documentando in modo specifico le ragioni per cui la prima non sarebbe sufficiente nel caso concreto.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente la condanna della parte perdente al pagamento delle spese del giudizio, salvo diverse ragioni di compensazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 696 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 1525 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 24129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 25008 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 25080 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →