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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16458/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente non contestava i gravi indizi di colpevolezza per traffico di stupefacenti (art. 7, comma 3, d.P.R. 309/1990), ma ne chiedeva la mitigazione in misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con controllo elettronico). Denunciava carenza e vizio di motivazione del giudice del riesame, sostenendo che non vi fossero riscontri oggettivi circa i presunti contatti dell'indagato con la criminalità organizzata, né sulla sua "dedizione professionale" allo spaccio, e che non fosse stato spiegato perché le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misure alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, posto che il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza, la verifica in sede di legittimità sull'adeguatezza della misura cautelare è limitata alla rilevazione di una manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame. Nel caso concreto la Corte ha considerato non manifestamente illogiche le argomentazioni del Tribunale: il possesso di diverse tipologie di stupefacente è indizio di accesso a più canali di approvvigionamento e di clientela diversificata, aumentando il rischio di reiterazione; i precedenti penali (anche per reati di tipo lucrativo) e l'assenza di attività lavorativa rendono verosimile il concreto pericolo di recidiva; gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sarebbero inidonei a prevenire reati commessi nell'ambito dell'abitazione. Perciò il rigetto del riesame è confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è prevista comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 7, comma 3

    art. 7, comma 3 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come riferimento al reato contestato (traffico/ detenzione ai fini di spaccio). La Corte prende atto dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Richiamati dal ricorrente in ordine a presunta inosservanza/erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione. La Corte precisA che in cassazione, quando la questione attiene all'adeguatezza della misura cautelare (merito), il sindacato è limitato alla verifica della manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame.

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma che impone la comunicazione alle autorità indicate nel caso in cui, a seguito del provvedimento, l'indagato non venga rimesso in libertà.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sezioni unite, 9 novembre 2018, n. 51063

    Cfr. SS.UU. 9/11/2018, n. 51063

    Citazione in ordine alla possibile diversa qualificazione di fatti relativi a possesso di stupefacenti di tipologie diverse; richiamata per distinguere che, pur non essendo di per sé decisiva, la presenza di sostanze diverse può essere elemento sintomatico ai fini del pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • In Cassazione l'impugnazione dell'adeguatezza di una misura cautelare cautelare è limitata: si può sindacare la decisione del giudice del riesame soltanto per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per mero dissenso sul merito.
  • La detenzione di più tipologie di stupefacenti è considerata elemento sintomatico di un'attività non occasionale, possibile accesso a più canali di rifornimento e a clientela diversificata, con conseguente aumento del rischio di reiterazione.
  • Precedenti penali e la natura lucrativa dei reati commessi possono rafforzare la valutazione del pericolo di recidiva e giustificare misure cautelari più afflittive.
  • L'assenza di un'attività lavorativa stabile dell'indagato è un elemento che può essere ritenuto indicativo della facilità di ritorno a condotte illecite per procurarsi mezzi di sussistenza.
  • Gli arresti domiciliari, anche se combinati con strumenti elettronici, possono essere ritenuti insufficienti quando il rischio ricorrente del reato possa concretizzarsi proprio nel luogo di detenzione domiciliare; il controllo elettronico tutela soprattutto dal rischio di allontanamento, non dall'attività delittuosa svolta in casa.
  • Chi intende impugnare una misura cautelare deve contestare non solo la valutazione dei fatti ma anzitutto dimostrare la manifesta illogicità o la carenza assoluta della motivazione che ha portato alla conferma della misura.

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