Corte di giustizia, Sentenza C-762/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020. — QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e CV contro Iccrea Banca SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad Haskovo e dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro. — Cause riunite C-762/18 e C-37/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che il lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato conserva il diritto alle ferie annuali retribuite per tutto il periodo tra licenziamento e reintegrazione, anche se in quel tempo non ha lavorato effettivamente. In caso di successiva cessazione del rapporto, egli ha inoltre diritto all'indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute in quel medesimo periodo. La soluzione vale in entrambi i rinvii e si fonda sulla natura fondamentale del diritto alle ferie e sulla necessità di non penalizzare il lavoratore per un impedimento causato dal datore di lavoro.
Diritto alle ferie annuali retribuite e alla relativa indennità finanziaria del lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato per il periodo tra licenziamento e reintegrazione.
La questione giuridica
Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osti a una prassi/giurisprudenza nazionale che nega al lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato il diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo tra licenziamento e reintegrazione perché in quel periodo non ha lavorato effettivamente; e se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva osti a una prassi/giurisprudenza nazionale che, in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, nega l'indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute nello stesso periodo. Nella causa italiana era richiamato anche l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Principio di diritto
L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che, dopo un licenziamento dichiarato illegittimo e la successiva reintegrazione del lavoratore, escluda sia la maturazione delle ferie annuali retribuite per il periodo intercorrente tra licenziamento e reintegrazione, per il solo fatto che il lavoratore non ha lavorato effettivamente, sia il diritto all'indennità pecuniaria per le ferie non godute relative a tale periodo in caso di successiva cessazione del rapporto. Tale periodo deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione del diritto alle ferie; se il rapporto termina dopo la reintegrazione, il lavoratore può ottenere l'indennità per le ferie maturate e non fruite in quel periodo, salvo che vi abbia svolto un altro impiego, nel qual caso i diritti maturano verso il nuovo datore di lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Direttiva 93/104/CE
Diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato
La pronuncia, resa su due rinvii pregiudiziali riuniti provenienti da Bulgaria e Italia, riguarda l'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e, nel fascicolo italiano, anche dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. La Corte è chiamata a stabilire se il periodo compreso tra un licenziamento poi dichiarato illegittimo e la successiva reintegrazione debba contare ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite e, in caso di cessazione successiva del rapporto, dell'indennità sostitutiva.
Fatti e procedimento nelle cause principali
Nella causa C-762/18, QH, dipendente di una scuola bulgara, era stata licenziata nel 2004, poi reintegrata nel 2008 a seguito di sentenza passata in giudicato, e successivamente nuovamente licenziata. Ella chiedeva il pagamento dell'indennità per ferie non godute relative al periodo tra il primo licenziamento e la reintegrazione. Il giudice bulgaro ha chiesto se il diritto dell'Unione osti a una giurisprudenza nazionale che esclude tale diritto perché nel periodo considerato non vi è stata prestazione lavorativa effettiva.
Nella causa C-37/19, CV, dipendente di Iccrea Banca, era stata licenziata nel 2002, reintegrata nel 2003, nuovamente licenziata e poi nuovamente reintegrata nel 2008. Nel giudizio italiano era controverso il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, maturati nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione. La Corte di cassazione italiana ha chiesto se la direttiva 2003/88 e la Carta ostino a una prassi che subordina tale diritto allo svolgimento di attività lavorativa effettiva nel periodo di riferimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e vieta la sostituzione del periodo minimo con un'indennità finanziaria salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Viene richiamato anche l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite. Nel contesto della causa bulgara la Corte esamina inoltre l'articolo 267 TFUE e la questione della competenza ratione temporis in rapporto all'adesione della Bulgaria all'Unione.
Ragionamento della Corte: competenza e ricevibilità
Nella causa bulgara, la Corte respinge l'eccezione di incompetenza: anche se il primo licenziamento è anteriore all'adesione della Bulgaria, gli effetti giuridici dell'annullamento del licenziamento e della reintegrazione sono successivi al 1o gennaio 2007, sicché la direttiva 2003/88 si applica ratione temporis. La Corte osserva inoltre che, secondo il diritto bulgaro, il periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione è retroattivamente considerato come periodo di servizio, così che la controversia rientra nell'ambito del diritto dell'Unione.
Quanto alla causa italiana, la Corte ritiene ricevibile il rinvio, poiché l'ordinanza descrive sufficientemente i fatti, la normativa nazionale e le ragioni del dubbio interpretativo.
Ragionamento della Corte: maturazione delle ferie nel periodo tra licenziamento e reintegrazione
La Corte ribadisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione e non può essere interpretato restrittivamente. In linea generale, la maturazione delle ferie si collega ai periodi di lavoro effettivo, perché il loro scopo è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione dopo un'attività prestata.
Tuttavia, la Corte richiama la propria giurisprudenza sui lavoratori assenti per malattia, nei confronti dei quali il diritto alle ferie non può essere subordinato al lavoro effettivo, poiché l'impedimento a lavorare è indipendente dalla volontà del lavoratore. Applicando tale logica, la Corte ritiene che il licenziamento illegittimo, poi annullato, sia anch'esso un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore: l'impossibilità di lavorare nel periodo intermedio deriva dagli atti del datore di lavoro. Ne consegue che quel periodo deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione delle ferie annuali retribuite.
La Corte esclude che possano giustificare una diversa soluzione esigenze di tutela dell'organizzazione datoriale o il fatto che, nel periodo in questione, il lavoratore sia rimasto senza attività effettiva: il datore di lavoro deve sopportare le conseguenze del proprio licenziamento illegittimo e assicurare al lavoratore la concreta possibilità di esercitare il diritto alle ferie.
Ragionamento della Corte: indennità finanziaria alla cessazione del rapporto
Per l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale diritto sorge al momento della cessazione del rapporto se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie maturate. Poiché il periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione deve essere considerato utile ai fini della maturazione delle ferie, il lavoratore, in caso di successiva cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità per tutte le ferie maturate e non godute in tale periodo.
La Corte precisa però che, se nel medesimo arco temporale il lavoratore ha lavorato presso un diverso datore di lavoro, i diritti alle ferie relativi a quel periodo vanno fatti valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e non del primo.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osta a una giurisprudenza nazionale che neghi le ferie annuali retribuite per il periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione per mancanza di lavoro effettivo. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 2, osta a una giurisprudenza nazionale che, in caso di successiva cessazione del rapporto, escluda l'indennità pecuniaria per le ferie non godute maturate in quel periodo.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la pronuncia conferma che, in caso di reintegrazione dopo licenziamento illegittimo, il periodo intermedio deve essere normalmente trattato come tempo utile per maturare ferie annuali retribuite. Le imprese non possono negare l'indennità sostitutiva al momento della cessazione successiva del rapporto invocando l'assenza di prestazione lavorativa nel periodo coperto dal licenziamento poi annullato, salvo l'ipotesi in cui il lavoratore abbia nel frattempo prestato attività per un altro datore di lavoro.
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