Cassazione Penale, Sentenza n. 43061/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva riconosciuto alla parte civile il risarcimento e disposto una provvisionale. I principali motivi di ricorso contestavano: 1) l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile perché la stessa aveva trasferito l'azione civile in sede civile (opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale) determinando la revoca tacita della costituzione nel processo penale ai sensi dell'art. 82 c.p.p.; 2) l'osservazione che l'atto di impugnazione della parte civile non conteneva espresso riferimento agli effetti civili (art. 576 c.p.p.); 3) la tardività della querela e quindi la sopravvenuta improcedibilità del reato (art. 129 c.p.p. dopo la riforma); 4) vizi di motivazione nella valutazione dei mezzi di prova a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la società parte civile aveva promosso in sede civile una domanda riconvenzionale identica alla pretesa risarcitoria formulata nel processo penale, configurando perfetta coincidenza di petitum e causa petendi e determinando la revoca ope legis della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. Di conseguenza l'appello della parte civile è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con il conseguente passaggio in giudicato della pronunzia assolutoria e la rimozione delle statuizioni civili; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
articolo 75 c.p.p.
La Corte interpreta l'art.75 c.p.p. come unico strumento di coordinamento tra processo civile e penale; la sospensione necessaria del processo civile opera solo nelle ipotesi espressamente previste e non autorizza effetti automatici in senso opposto.
articolo 82 c.p.p. comma 2
La Corte afferma che la costituzione di parte civile si intende revocata quando il danneggiato promuove l'azione davanti al giudice civile e sussiste coincidenza tra le domande (petitum e causa petendi); in tal caso opera la revoca tacita per evitare duplicazione dei giudizi.
articolo 576 c.p.p.
La Corte ricorda che l'impugnazione della parte civile contro sentenza di proscioglimento può essere proposta ai soli effetti civili, ma non richiede formule aggiuntive tali da incidere sulla legittimazione: tuttavia l'annullamento è stato deciso sulla base della mancanza di legittimazione dell'appellante e non su questo profilo formale.
articolo 129 c.p.p.
Richiamata in relazione alla procedibilità a querela: la Corte non ha dovuto decidere nel merito questo punto perché l'accoglimento del primo motivo ha reso assorbenti le ulteriori doglianze; inoltre è stata richiamata la normativa transitoria che ha incidenze sui termini di querela.
articolo 529 c.p.p.
Richiamato tra le norme pertinenti alla valutazione delle prove e alla decisione di merito, ma la Corte di legittimità ha ritenuto le doglianze sulla valutazione probatoria assorbite dall'illegittimità dell'appello della parte civile.
articolo 581 c.p.p.
Richiamato in ordine ai requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte non ha però annullato per vizi formali dell'atto di appello ma per difetto di legittimazione della parte che ha impugnato.
articolo 595 c.p.p.
Citando la giurisprudenza consolidata, la Corte osserva che talune decisioni interlocutorie sulla posizione della parte civile dovevano essere impugnate incidentalmente se si voleva contrastarne la stabilità, ma qui la revoca operava per effetto del trasferimento dell'azione civile.
articolo 646 c.p.
Richiamato nella discussione sulla natura del reato (appropriazione indebita aggravata) e sulla procedibilità d'ufficio, con osservazione che la riforma successiva ha posto limiti di procedibilità a querela con effetti transitori.
articolo 61 n. 11 c.p.
Citato come riferimento all'aggravante invocata in relazione al reato contestato; non centrale nella decisione di legittimità che si è concentrata sulla legittimazione della parte civile.
Massime di principio
- Se una parte già costituita come parte civile nel processo penale promuove davanti al giudice civile una domanda identica per 'petitum' e causa petendi', la costituzione nel processo penale si intende revocata ai sensi dell'art.82 c.p.p. e la parte non è più legittimata a impugnare la sentenza penale come parte civile.
- Per valutare la revoca tacita è essenziale verificare la coincidenza sostanziale tra le domande (oggetto e causa petendi), non la forma processuale; anche una domanda riconvenzionale che ripropone lo stesso oggetto patrimoniale può determinare la revoca.
- L'art.75 c.p.p. disciplina in via esclusiva i casi di sospensione necessaria del giudizio civile per pregiudizialità penale: la mera sospensione del giudizio civile da parte del giudice civile non impedisce l'operatività dell'art.82 se è intervenuto il trasferimento dell'azione.
- Qualora l'appello della parte civile sia inammissibile per difetto di legittimazione, la Cassazione annulla senz'altro senza rinvio la sentenza impugnata poiché mancante il presupposto soggettivo dell'impugnazione; questioni processuali ulteriori diventano assorbite.
- Le censure sulla valutazione delle prove in sede di legittimità sono in via generale difficili da accogliere quando la Corte di Cassazione risolve la controversia su base di diritto processuale formale (es. legittimazione dell'appellante).
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