Cassazione Civile, Ordinanza n. 17138/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da un'avvocata avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata in un procedimento di volontaria giurisdizione in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bari accolse l'opposizione e riconobbe una somma maggiore, ma compensò integralmente le spese del giudizio di opposizione, richiamando la natura della controversia e il comportamento processuale delle parti, in particolare la mancata costituzione del Ministero. La ricorrente ha impugnato tale statuizione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese fuori dei casi consentiti; 2) violazione dell'obbligo di motivazione, ritenuta carente e illogica. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati, poiché la compensazione non era sorretta da una motivazione idonea a integrare le condizioni richieste dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Bari limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta illegittima perché la compensazione delle spese era stata disposta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della modifica normativa del 2014 e della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
opposizione proposta ex art. 170
è il rimedio utilizzato per contestare il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 91 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per censurare la regolazione delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese, fuori dalla soccombenza reciproca, è consentita solo nei casi previsti dalla norma; nel testo applicabile e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, servono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, da esplicitare in motivazione
d.l. n. 132/2014
ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo i presupposti della compensazione delle spese
L. n. 162/2014
conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per il regime delle spese applicabile al caso
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Cass. n. 3977/2020
richiamata come precedente che precisa i limiti della compensazione delle spese dopo la riforma e la pronuncia della Corte costituzionale
Cass. n. 4696/2019
richiamata in termini conformi sul tema dei presupposti della compensazione
D.P.R. n. 115/2002
testo unico delle spese di giustizia, nel cui ambito si colloca l'opposizione al decreto di liquidazione
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile alle controversie introdotte dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese di lite non può essere disposta liberamente, ma solo nei casi tassativi previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, da indicare espressamente in motivazione.
- La mera natura della controversia o la contumacia della parte vittoriosa/soccombente non integrano, di per sé, una ragione sufficiente per compensare le spese.
- Quando il giudice di merito dispone la compensazione in assenza di un'effettiva e specifica giustificazione riconducibile ai presupposti normativi, la statuizione viola l'art. 92 c.p.c. ed è cassabile.
- In sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue le ordinarie regole processuali, incluse quelle sulla compensazione, senza deroghe implicite non previste dalla legge.
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