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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17138/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da un'avvocata avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata in un procedimento di volontaria giurisdizione in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bari accolse l'opposizione e riconobbe una somma maggiore, ma compensò integralmente le spese del giudizio di opposizione, richiamando la natura della controversia e il comportamento processuale delle parti, in particolare la mancata costituzione del Ministero. La ricorrente ha impugnato tale statuizione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese fuori dei casi consentiti; 2) violazione dell'obbligo di motivazione, ritenuta carente e illogica. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati, poiché la compensazione non era sorretta da una motivazione idonea a integrare le condizioni richieste dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Bari limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta illegittima perché la compensazione delle spese era stata disposta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della modifica normativa del 2014 e della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    opposizione proposta ex art. 170

    è il rimedio utilizzato per contestare il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per censurare la regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese, fuori dalla soccombenza reciproca, è consentita solo nei casi previsti dalla norma; nel testo applicabile e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, servono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, da esplicitare in motivazione

  • d.l. n. 132/2014

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo i presupposti della compensazione delle spese

  • L. n. 162/2014

    conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per il regime delle spese applicabile al caso

  • sentenza Corte costituzionale n. 77/2018

    ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • Cass. n. 3977/2020

    richiamata come precedente che precisa i limiti della compensazione delle spese dopo la riforma e la pronuncia della Corte costituzionale

  • Cass. n. 4696/2019

    richiamata in termini conformi sul tema dei presupposti della compensazione

  • D.P.R. n. 115/2002

    testo unico delle spese di giustizia, nel cui ambito si colloca l'opposizione al decreto di liquidazione

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile alle controversie introdotte dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese di lite non può essere disposta liberamente, ma solo nei casi tassativi previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, da indicare espressamente in motivazione.
  • La mera natura della controversia o la contumacia della parte vittoriosa/soccombente non integrano, di per sé, una ragione sufficiente per compensare le spese.
  • Quando il giudice di merito dispone la compensazione in assenza di un'effettiva e specifica giustificazione riconducibile ai presupposti normativi, la statuizione viola l'art. 92 c.p.c. ed è cassabile.
  • In sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue le ordinarie regole processuali, incluse quelle sulla compensazione, senza deroghe implicite non previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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