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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1601/2024 del giorno 11.12.2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento del bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1601/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza il 14 gennaio 2025, la notificazione del titolo all'amministrazione il 13 dicembre 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 29 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del Tribunale di Agrigento, comprensive degli accessori calcolati secondo legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato richiamato, in via analogica, per escludere il riconoscimento di un compenso ulteriore al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari, inclusa la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo e dei relativi accessori.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'istanza della parte e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell'amministrazione e l'attività rientri nelle sue funzioni istituzionali, l'incarico può essere svolto senza compenso ulteriore in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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