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Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 3/25 del Registro delle Ordinanze del 3 febbraio 2025, adottata dal Responsabile dei servizi tecnici del comune di San Giovanni in Fiore Ing. Luigi Borrelli e notificata al Sig. Pierluigi Talarico in data 5 febbraio 2025, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato e/o consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202500518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla presunta sopraelevazione abusiva di un piano dell'edificio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in primo luogo, l'insussistenza della sopraelevazione abusiva: l'accertamento comunale si fondava essenzialmente sul raffronto tra una planimetria catastale d'impianto risalente al 1940 e lo stato attuale dell'edificio, senza considerare l'identità della linea di gronda, del prospetto, delle ringhiere, delle mensole, delle cornici, delle tapparelle e dei materiali costruttivi, né dimostrare un aumento dell'altezza o della volumetria complessiva. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 9-bis, 10, 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata richiesta del parere previsto dall'art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per gli immobili ricadenti in zona A e ha prospettato la possibile qualificazione dell'intervento come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001. Con il terzo motivo ha dedotto l'abnormità della demolizione, sostenendo che essa avrebbe potuto danneggiare le unità confinanti e compromettere la stabilità dell'intero fabbricato. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al denunciante dell'abuso, ritenuto controinteressato, e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al denunciante. Il mero fatto di aver presentato una denuncia o una diffida non attribuisce automaticamente la qualità di controinteressato tecnico: occorre che dall'atto impugnato emerga, oltre all'indicazione del denunciante, una lesione diretta, attuale o potenziale, della sua proprietà o di altro diritto reale di godimento. Nel caso concreto il denunciante non era indicato nell'ordinanza, ma soltanto in un atto istruttorio richiamato nella comunicazione di avvio, e non risultava alcuna lesione di diritti reali altrui. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. L'ordinanza si limitava ad affermare che, rispetto a un fabbricato composto da autorimessa, due livelli e soffitta non abitabile, fosse stata realizzata una sopraelevazione di un piano con sovrastante soffitta, senza spiegare le modalità dell'accertamento. Anche il verbale richiamato per relationem si fondava su un sopralluogo esterno, sull'epoca anteriore al 1967 desunta da un atto notarile e sulla difformità tra la planimetria catastale d'impianto e lo stato attuale, senza specifici accertamenti sull'altezza complessiva e sulla volumetria. Il TAR ha ritenuto insufficiente tale istruttoria: una planimetria risalente, priva peraltro di indicazioni sull'organizzazione interna degli spazi, non dimostra da sola la sopraelevazione di un intero piano. Erano necessari un raffronto puntuale tra l'altezza originaria e quella attuale e la prova dell'incremento della volumetria. I rilievi fotografici prodotti dal ricorrente, non specificamente contestati, mostravano invece la permanenza della linea di gronda e della conformazione complessiva dell'edificio. È stata respinta anche la richiesta comunale di verificazione, poiché avrebbe supplito agli accertamenti che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere nella fase procedimentale e alla motivazione mancante dell'atto. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell'ordinanza di demolizione e condanna del Comune al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione alla ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La demolizione dell'abuso edilizio presuppone un accertamento adeguatamente istruito e motivato circa l'esistenza dell'intervento abusivo.

  • art. 32 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del parere dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali e ambientali per gli immobili ricadenti in zona A; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dal ricorrente per prospettare la qualificazione dell'intervento come variante in corso d'opera e la conseguente possibilità di sanatoria; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di un atto sanzionatorio edilizio, il denunciante dell'abuso è controinteressato tecnico da evocare necessariamente in giudizio solo quando, oltre a risultare dall'atto impugnato, emerga una lesione diretta, attuale o potenziale, della sua proprietà o di altro diritto reale di godimento; la mera qualità di denunciante e la vicinitas non sono sufficienti.
  • L'ordinanza di demolizione deve indicare, con adeguata istruttoria e motivazione, gli elementi dai quali risulta l'esistenza e la consistenza dell'abuso edilizio; la mera difformità tra una planimetria catastale d'impianto risalente e lo stato attuale dell'edificio non dimostra da sola la realizzazione di una sopraelevazione.
  • Quando l'abuso consiste nella presunta sopraelevazione di un intero piano, l'amministrazione deve effettuare uno specifico raffronto tra l'altezza complessiva originaria e quella attuale e accertare l'eventuale incremento della volumetria complessiva.
  • La verificazione disposta nel processo non può essere utilizzata per sostituire gli accertamenti tecnici e la motivazione che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere nel procedimento, soprattutto quando manchi un principio di prova sulla situazione da accertare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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