Decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2025
Approvazione dell'accordo datato 18 dicembre 2024 con il DNV AS, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia soggette alla Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva e rende esecutivo l’accordo tra MIT e DNV AS per la delega dei servizi di ispezione, controllo e stazzatura delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale del 1969. L’organismo riconosciuto è autorizzato a svolgere le attività propedeutiche alla determinazione della stazza lorda e netta e al rilascio della relativa dichiarazione, sulla base di un accordo dettagliato che disciplina requisiti, obblighi informativi, monitoraggio, responsabilità, riservatezza, durata e cause di sospensione o revoca. Sono allegati il modello di dichiarazione, il quadro dei calcoli di stazza e gli obblighi di informazione verso l’Amministrazione.
delega a DNV AS dei servizi statutari di stazzatura per il rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969) per navi registrate in Italia
Delega dei servizi statutari di stazzatura a DNV AS per navi registrate in Italia
Il decreto dirigenziale approva la delega a favore di DNV AS dei compiti di ispezione e controllo necessari alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nell’ambito della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 23 giugno 1969. L’atto dà esecuzione all’accordo sottoscritto tra MIT e DNV AS il 18 dicembre 2024, richiamando la normativa internazionale, la legge 22 ottobre 1973, n. 958, il DPR 2 febbraio 1984, n. 46, il Codice della navigazione, il regolamento di esecuzione e la disciplina UE sugli organismi riconosciuti.
Base normativa e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro degli obblighi internazionali e nazionali in materia di stazza delle navi e mira a garantire, per il tramite di un organismo riconosciuto e già autorizzato/affidato, il corretto adempimento delle attività propedeutiche al rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969). Sono richiamati, oltre alla Convenzione ITC69, gli emendamenti entrati in vigore con la risoluzione IMO A.1084(28), le circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16, TM.5/Circ.6 e TM.7/Circ.1, nonché il quadro europeo sugli organismi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi.
Oggetto della delega
L’articolo 1 affida a DNV AS, con rappresentanza in Italia DNV Maritime Italy S.r.l., i compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi iscritte in Italia e ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione. La delega comprende anche la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della dichiarazione da allegare alla procedura di emissione del Certificato Internazionale di Stazza (1969) da parte dell’autorità marittima competente.
Contenuto dell’accordo e ambito operativo
L’accordo disciplina ampiezza, termini, condizioni e requisiti della delega e rinvia a tre allegati tecnici:
- allegato 1: modello della dichiarazione per il rilascio del certificato;
- allegato 2: modello del quadro dei calcoli di stazza;
- allegato 3: obblighi di informazione e rapporti verso l’Amministrazione.
I servizi affidati comprendono:
- visite a bordo, controlli e operazioni strumentali di stazzatura;
- calcolo o verifica della stazza lorda e netta;
- redazione della dichiarazione e del quadro dei calcoli;
- validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici quando gli strumenti applicabili ne prevedano l’approvazione amministrativa.
Requisiti, limiti e regole di indipendenza
L’accordo impone a DNV AS di operare in conformità alla Convenzione ITC69, alle linee guida IMO e al Codice IMO per gli Organismi Riconosciuti (MSC.349(92)), con le eccezioni espressamente richiamate nel testo. L’organismo non può svolgere attività in conflitto con la propria indipendenza o integrità: non deve coincidere con progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o gestore dell’oggetto della certificazione, né dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale.
È inoltre previsto che:
- l’eventuale ristazzatura sia comunicata all’autorità marittima competente quando emergano esigenze nel corso di trasformazioni o riparazioni;
- la ristazzatura sia eseguita nei casi previsti dalla normativa di riferimento;
- eventuali nuovi affidamenti o nuove certificazioni obbligatorie siano introdotti solo tramite atto integrativo dell’accordo, su valutazione caso per caso dell’Amministrazione.
Obblighi informativi verso il MIT
L’allegato 3 dettaglia gli obblighi di reporting di DNV AS, tra cui:
- trasmissione di copia di ogni dichiarazione e del relativo quadro di calcolo;
- comunicazione delle inadeguatezze riscontrate sulle navi certificate;
- accesso, su richiesta, a piani, documenti e rapporti di ispezione;
- invio, entro 90 giorni dalla stipula, dell’elenco di piani, manuali e disegni correlati all’attività, con aggiornamento tempestivo in caso di variazioni;
- messa a disposizione delle norme e dei regolamenti DNV applicabili alle navi e relativi aggiornamenti;
- indicazione degli ispettori autorizzati impiegati in via esclusiva;
- trasmissione dei modelli, check list e metodologie di calcolo sempre aggiornati;
- attivazione di un collegamento telematico h24 per l’accesso ai dati e per l’elaborazione di ricerche e statistiche.
Monitoraggio e verifiche dell’Amministrazione
Il MIT mantiene poteri di vigilanza sulla corretta esecuzione dei compiti delegati, anche mediante audit, ispezioni, indagini supplementari o altre attività di monitoraggio, svolte direttamente o da ente designato. La frequenza delle verifiche è collegata agli esiti dei controlli, ma non può superare i due anni tra una verifica e l’altra. L’Amministrazione può inoltre effettuare controlli straordinari con preavviso scritto di 30 giorni, anche con ispezioni a campione sulle navi certificate.
DNV AS deve mettere a disposizione degli ispettori tutta la documentazione, le istruzioni, le linee guida e i sistemi informatici utilizzati. Le spese di monitoraggio e verifica sono a carico dell’organismo riconosciuto.
Compensi e regime economico
I compensi per le attività affidate sono addebitati direttamente da DNV AS ai soggetti richiedenti i servizi. Il Ministero resta estraneo ai rapporti economici tra l’organismo e gli utenti. Inoltre, i costi delle procedure di affidamento, del monitoraggio, delle verifiche e del rilascio della dichiarazione sono posti a carico di DNV AS; fino all’entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, sono a carico dell’organismo anche le spese di missione connesse alle verifiche. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi, entro 60 giorni dal decreto tariffe, comporta la revoca dell’accordo.
Riservatezza e personale ispettivo
Le parti sono vincolate a obblighi di riservatezza reciproca, fatti salvi gli obblighi di legge, i rapporti con le autorità dello Stato di bandiera e con la Commissione europea e gli altri Stati membri. DNV AS deve impiegare ingegneri navali o periti stazzatori abilitati, in rapporto di dipendenza esclusiva, con requisiti minimi previsti dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione. In via eccezionale il MIT può consentire l’uso di ispettori dipendenti esclusivi di altri organismi autorizzati, caso per caso e su motivata richiesta. È escluso l’affidamento a terze parti per i servizi di certificazione statutaria oggetto dell’accordo.
Responsabilità, assicurazione, sospensione e revoca
L’accordo disciplina una specifica responsabilità dell’organismo per danni o perdite derivanti da atti od omissioni volontarie, dolose o gravemente colpose, o da negligenza/imprudenza di DNV AS, del personale o dei suoi agenti. DNV AS deve stipulare entro 30 giorni una polizza assicurativa a copertura di tali rischi e trasmetterne copia all’Amministrazione.
L’Amministrazione può sospendere la delega previa contestazione e assegnazione di 30 giorni per controdeduzioni; nei casi di grave rischio per sicurezza o ambiente può sospendere immediatamente. Se le carenze non vengono sanate nei termini, l’affidamento è revocato con decreto. La revoca è inoltre prevista se la Commissione europea revoca il riconoscimento all’organismo ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 o se DNV AS non sia più organismo autorizzato e affidato ai sensi del d.lgs. n. 104/2011.
Durata, recesso e rinnovo
L’accordo ha durata quinquennale dalla data di stipula. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di almeno un anno. Fino alla scadenza del quarto anno ciascuna parte può proporre modifiche o integrazioni; se un accordo scritto viene raggiunto entro il primo semestre del quinto anno, il nuovo testo sostituisce o integra quello vigente alla scadenza naturale del quinquennio. Il rinnovo deve essere richiesto da DNV AS almeno 180 giorni prima della scadenza.
Modelli allegati
L’allegato 1 contiene il modello bilingue della dichiarazione per il rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969), con i principali dati identificativi della nave, le stazze lorda e netta, i riferimenti alla stazzatura, alle dimensioni principali e alle eventuali ristazzature. L’allegato 2 riporta il quadro di calcolo della stazza lorda e netta, con le variabili tecniche e le formule di riferimento. L’allegato 3 specifica, in dettaglio operativo, le informazioni che DNV AS deve fornire al MIT e le modalità di aggiornamento e trasmissione.
Punti principali
Delega dei servizi di stazzatura a DNV AS
Il decreto attribuisce a DNV AS, tramite la rappresentanza italiana DNV Maritime Italy S.r.l. con sede a Vimercate, i compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi, inclusa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della dichiarazione necessaria per il Certificato Internazionale di Stazza (1969).
Accordo integrativo e allegati tecnici
Le modalità operative della delega sono disciplinate dall’accordo sottoscritto il 18 dicembre 2024, che costituisce parte integrante del decreto ed è composto da 14 articoli e 3 allegati: modello della dichiarazione, quadro dei calcoli di stazza e obblighi di informazione/rapporti verso l’Amministrazione.
Obblighi informativi e accesso ai documenti
DNV AS deve trasmettere al MIT copie delle dichiarazioni rilasciate con i relativi calcoli, segnalare deficienze e irregolarità, fornire accesso a piani, documenti e rapporti ispettivi, comunicare entro 90 giorni l’elenco dei piani/manuali/disegni connessi all’attività, mantenere aggiornato l’accesso alle norme e ai regolamenti applicabili e rendere disponibile un collegamento telematico h24 per dati, ricerche e statistiche.
Monitoraggio, responsabilità e durata
L’Amministrazione conserva poteri di verifica tramite audit, ispezioni e altre attività di monitoraggio, con cadenza non superiore a due anni e con oneri a carico di DNV. L’accordo dura cinque anni, prevede preavviso di recesso di un anno, possibilità di modifiche con accordo scritto entro il primo semestre del quinto anno e rinnovo su istanza di DNV almeno 180 giorni prima della scadenza. Sono previste sospensione e revoca in caso di inefficacia, gravi rischi o venir meno dei requisiti di organismo riconosciuto/autorizzato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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