Sentenza n. 371/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emanato dalla prefettura di Reggio Calabria U.T.G., Area I^ nr.-OMISSIS-/I^ bis, Prot. uscita n. -OMISSIS-, recante il divieto per il ricorrente di detenere armi e munizioni, notificato all’interessato in data 4 agosto 2022, come da “Verbale di notifica” (qui allegato e, ove occorra, da intendersi anch’esso qui impugnato) dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-; - ove occorra: della “proposta di emanazione” del Decreto qui impugnato (nota nr.-OMISSIS- datata -OMISSIS-), adottata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, citata espressamente nel decreto impugnato, ma della quale il ricorrente disconosce il contenuto per non esserne mai stato portato a conoscenza. - di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e non opposta, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte contro il divieto prefettizio. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, unitamente alla proposta di emanazione e agli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, notificato il 4 agosto 2022, deducendo due censure in termini di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, la proposta di emanazione del provvedimento e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Prima della trattazione del merito, il ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso, corredato da procura speciale, e ha successivamente ribadito la volontà di rinunciare chiedendo la compensazione delle spese. Non risultano opposizioni delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e non opposta dalle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti costituite e non opposta determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza che il giudice debba esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.
Come è indicizzato
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