Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 15732 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater.

Giustizia amministrativa202509538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, di reiezione del ricorso contro la determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino n. 303 del 23 novembre 2021, riferita a una D.I.A. del 22 aprile 2010

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria o interessata edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la determinazione dirigenziale comunale n. 303 del 23 novembre 2021, adottata in relazione alla D.I.A. presentata nel 2010. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né i vizi dedotti contro la determinazione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Nella comparazione degli interessi propria della tutela cautelare, ha ritenuto prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino agli approfondimenti necessari nel giudizio di merito, anche considerando il considerevole tempo trascorso dalla presentazione della D.I.A. del 22 aprile 2010. Ha quindi sospeso sia l'esecutività della sentenza appellata sia l'efficacia della determinazione dirigenziale comunale n. 303 del 23 novembre 2021. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa al Presidente titolare della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata accolta con sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la comparazione degli interessi può giustificare la sospensione della sentenza di primo grado e dell'efficacia dell'atto amministrativo controverso quando sia necessario mantenere integra la situazione fino agli approfondimenti del giudizio di merito.
  • Il considerevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione di una denuncia di inizio attività può concorrere, nell'ambito del bilanciamento cautelare, a fondare l'esigenza di preservare la situazione esistente in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.