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Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 7889 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazioni - Residenza e indirizzo noti - Mancata consegna per assenza -Irreperibilità temporanea - Notifica ex art. 140 cpc - Necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica doveva essere effettuata secondo il rito dell'art. 140 c.p.c., richiamato nel sistema dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Pertanto, in caso di temporanea irreperibilità presso un indirizzo noto, sono necessari gli adempimenti previsti per il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e la comunicazione mediante raccomandata informativa. Una notificazione eseguita omettendo tale procedura non è regolare.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguardava la modalità di notificazione della cartella esattoriale. La residenza e l'indirizzo del destinatario erano conosciuti, ma la consegna non era andata a buon fine perché il destinatario, o altro possibile consegnatario, non era stato trovato presso l'indirizzo per una temporanea irreperibilità. In tale situazione si discuteva se fosse sufficiente una forma semplificata di notificazione oppure se dovesse essere applicato il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e deve essere coordinato con l'art. 140 c.p.c. quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso una residenza o un indirizzo conosciuto.

  • Art. 140 c.p.c.

    Si applica quando la consegna non può essere eseguita presso un indirizzo noto per assenza temporanea del destinatario o di altri consegnatari. Richiede il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione conosce la residenza o l'indirizzo del destinatario, la mancata consegna dovuta a semplice assenza temporanea non equivale a irreperibilità assoluta.
  • In caso di temporanea irreperibilità, la notificazione di un atto tributario deve seguire la procedura dell'art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti formali previsti.
  • L'amministrazione non può utilizzare una procedura semplificata riservata ai casi di indirizzo sconosciuto o irreperibilità assoluta quando l'indirizzo del destinatario è noto.
  • L'omissione del deposito, dell'affissione dell'avviso o della raccomandata informativa può determinare l'irregolarità o l'invalidità della notificazione, con conseguenze sulla validità dell'atto notificato.
  • Per valutare una notifica analoga occorre distinguere tra indirizzo sconosciuto, irreperibilità assoluta e temporanea assenza presso un indirizzo noto, verificando quali formalità siano state concretamente eseguite.

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