Cassazione Penale, Sentenza n. 29336/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione nei termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 30/09/2011 e notificato l'11/10/2011 al difensore d'ufficio domiciliatario (avv. Monica Testa). Il ricorrente denunciava di aver avuto conoscenza del decreto solo il 21/10/2022 (a seguito della notifica dei motivi ostativi e dopo un presunto diniego da parte della pubblica amministrazione) e, pertanto, chiedeva di essere rimesso nei termini per proporre opposizione. Il Gip aveva rigettato la domanda ritenendo le notifiche regolari e richiamando l'obbligo dell'imputato di mantenere i rapporti col difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando per nuovo esame. La Corte ha ricordato il consolidato orientamento per cui la notifica del decreto penale al difensore d'ufficio domiciliatario, sebbene formalmente corretta, non è di per sé idonea a provare l'effettiva conoscenza dell'imputato, specialmente quando l'elezione di domicilio risale a prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis. La Corte ha applicato la disciplina risultante dalle modifiche del 2014 (che esonera l'imputato dall'onere della prova piena), precisando che l'attore deve solo allegare le ragioni della mancata conoscenza e che il giudice deve verificare l'effettività della conoscenza disponendo la restituzione anche se permangono incertezze. Nel caso concreto il ricorrente ha assolto l'onere di allegazione e non è stato smentito; ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la restituzione nel termine per proporre opposizione; la Corte interpreta la norma in senso che va valutata l'effettiva conoscenza dell'atto e, dopo le modifiche del 2014, l'imputato è esonerato dall'onere di provare pienamente la mancata conoscenza, dovendo solo allegare le ragioni della mancata conoscenza
art. 462 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parte della doglianza in Cassazione; la decisione si concentra sull'interpretazione delle regole di restituzione (art.175) cui il ricorso faceva riferimento
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Introdotto dalla L. 23/6/2017, n.103; richiede l'assenso del difensore domiciliatario e mira a responsabilizzare il difensore nel mantenere i rapporti con l'assistito. Nel caso in esame l'elezione di domicilio era anteriore a tale norma, per cui la Corte valuta l'efficacia della notifica alla luce della giurisprudenza precedente e della disciplina transitoria
art. 157, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione della notificazione quando "risulta o appare probabile" che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza; usato in motivazione per supportare l'esigenza di accertare l'effettività della conoscenza
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifiche rilevanti all'art.175 c.p.p.)
Ha modificato la disciplina rendendo meno gravoso per l'imputato l'onere probatorio sulla mancata conoscenza: dopo la modifica l'interessato deve allegare le ragioni della mancata conoscenza e il giudice valuta l'effettività, potendo disporre la restituzione anche in presenza di incertezze
Legge 11 agosto 2014, n. 118 (art.15-bis)
Disposizione transitoria che estende l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore salvo specifiche eccezioni; la Corte la ritiene applicabile al caso in esame
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art.162, comma 4-bis; la Corte ricorda che l'elezione di domicilio anteriore a questa legge non garantisce di per sé l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato
Corte costituzionale, sentenza n.504/2000
Richiamata per la ratio costituzionale: la consolidazione della condanna per omessa opposizione richiede tutela della effettiva conoscenza, e la mancata effettiva notifica può comportare la revoca del decreto e la restituzione degli atti
Cassazione, Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019 (Nguia)
Giurisprudenza di riferimento che afferma che la notifica al difensore d'ufficio domiciliatario, se il verbale di elezione è anteriore alla novella del 2017, non garantisce di per sé l'effettiva conoscenza dell'imputato
Cassazione, Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è presupposto sufficiente per dichiarare l'assenza o per escludere l'effettiva conoscenza; il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo o la volontaria sottrazione alla conoscenza
Massime di principio
- La notifica del decreto penale al difensore d'ufficio domiciliatario non prova automaticamente l'effettiva conoscenza dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettività della comunicazione, specialmente se l'elezione di domicilio è anteriore all'introduzione dell'art.162, comma 4-bis
- Dopo le modifiche del 2014 l'imputato non è onerato di provare pienamente la mancata conoscenza; è sufficiente allegare le ragioni della mancata conoscenza e il giudice deve valutare se sia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
- In presenza di incertezza circa l'effettiva conoscenza il giudice deve favorire la restituzione nel termine per proporre opposizione; la mancata prova positiva (anche indiziaria) della tempestiva conoscenza non è automaticamente ostativa
- Se il difensore domiciliatario ha effettivamente instaurato un rapporto professionale con l'assistito e lo ha informato, la notifica può ritenersi efficace; in mancanza di elementi che dimostrino tale rapporto o l'informazione, la mera elezione di domicilio non basta
- Nei procedimenti con elezione di domicilio anteriore a norme successivamente introdotte (es. art.162, comma 4-bis) il giudice deve applicare la disciplina transitoria e la giurisprudenza consolidata per accertare l'effettiva conoscenza
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