Cassazione Penale, Sentenza n. 2158/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del G.I.P. di Milano del 26.4.2021 che aveva ammesso, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011, il credito ipotecario vantato da Penelope SPV s.r.l. nei confronti di Metro Quadro (cessionaria di Intesa San Paolo). L'Agenzia ha contestato principalmente: (i) la nullità per mancata notifica all'Avvocatura dello Stato e all'Agenzia stessa (violazione dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933 e dell'art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011); (ii) la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa trattandosi di beni già acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato; (iii) la non applicabilità del codice antimafia ratione temporis e la presunta decadenza delle domande creditorie alla luce della L. n. 228/2012 (art. 1, commi 194-206). Inoltre la resistente aveva sostenuto che la comunicazione del decreto da parte di Penelope all'Agenzia avrebbe fatto decorre i termini per impugnare, rendendo il ricorso dell'Agenzia intempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia e ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata da Penelope (la mera comunicazione da parte del creditore all'Agenzia non sostituisce la notifica all'Avvocatura e non fa decorrere il termine per l'impugnazione). Sulla sostanza il Collegio ha accolto i primi due motivi: ha stabilito che, nelle vicende di confisca ex art. 12-sexies D.L. 8.6.1992 n. 306 e nelle controversie relative all'amministrazione dei beni confiscati, gli atti e l'avviso d'udienza devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato a pena di nullità; la mancata notifica all'Agenzia e all'Avvocatura dell'avviso di udienza in camera di consiglio ha determinato una nullità assoluta. Per questi motivi il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata al G.I.P. del Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Il terzo motivo non è stato esaminato in ragione dell'annullamento pronunciato per carenza del contraddittorio.
Norme richiamate
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 11
Stabilisce che la rappresentanza e la difesa dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato e impone la notifica, a pena di nullità, degli atti processuali destinati all'Avvocatura; la Corte interpreta che la notifica all'Agenzia non sostituisce quella all'Avvocatura
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 114, comma 2
Applicazione all'Agenzia per i beni confiscati delle disposizioni sul patrocinio e sulla rappresentanza dello Stato (collegamento all'art. 1 R.D. n. 1611/1933), con conseguente necessità di notifica all'Avvocatura
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58 e art. 59
Disposizioni sul procedimento di ammissione dei crediti in materia di misure di prevenzione/confisca; usate nel ricorso per contestare la regolarità del procedimento e il diritto dell'Agenzia a essere coinvolta
D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies
Norma da cui è derivata la confisca dei beni della Metro Quadro; identifica il contesto materiale in cui l'Agenzia è terzo interessato e legittimato a intervenire
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194-206
Norme sulla gestione e pubblicità degli avvisi ai creditori per i beni confiscati (richiamate nel terzo motivo), la cui rilevanza sostanziale è stata lasciata indagare dopo la ricostituzione del contraddittorio
Codice di procedura penale, art. 128
Regola la comunicazione/ notifica dei provvedimenti emessi in camera di consiglio: il provvedimento è comunicato al P.M. e notificato a coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 585, comma 2, lett. a)
Stabilisce il punto di decorrenza del termine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio (decorrenza dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento)
Massime di principio
- Quando l'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, la notifica degli atti processuali destinati alla rappresentanza deve essere effettuata all'Avvocatura; la mera comunicazione all'Agenzia non è idonea a far decorrere i termini di impugnazione.
- La mancata notifica dell'avviso di udienza o di atti fondamentali all'Avvocatura e all'Agenzia, se dovuta quando queste sono terze interessate in procedimenti di confisca, determina nullità assoluta e può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Nei procedimenti in camera di consiglio, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito (art. 585 c.p.p.) e non dalla semplice comunicazione a soggetti diversi dall'Avvocatura; inoltre il provvedimento va notificato a coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione (art. 128 c.p.p.).
- Prima di esaminare questioni di merito relative all'ammissibilità delle domande di credito o all'applicazione di specifiche norme (es. L. n. 228/2012), il giudice deve assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio: assenza di contraddittorio rende prematuro l'esame di questioni sostanziali.
- In procedimenti esecutivi o di accertamento dei crediti incidenti su beni confiscati, rilevare chi è il formale titolare del bene al momento della decisione è cruciale per individuare i terzi interessati da notifiche e garanzie di difesa.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, occorre verificare sempre la corretta notifica a tutte le parti interessate e, se necessario, notificare l'atto anche all'Avvocatura dello Stato quando questa ha la rappresentanza, pena la nullità del provvedimento impugnato.
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