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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, determinando induttivamente un maggior reddito d'impresa sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia dei Monopoli di Stato e recuperando a tassazione IRES e IRAP. La società aveva impugnato l'atto sostenendo di avere prodotto il bilancio depositato al Registro delle imprese e gli F24 dei versamenti effettuati, ma i giudici di merito avevano riconosciuto solo lo scomputo dei versamenti già eseguiti, confermando per il resto l'accertamento per difetto di prova dei costi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto omesso e/o contraddittorio esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse illogicamente riconosciuto la rilevanza della mancata dichiarazione ma non del bilancio, e che avesse erroneamente escluso la deducibilità dei costi risultanti dal bilancio stesso; ha inoltre lamentato che l'Ufficio, pur avendo ridotto il compenso complessivo rilevato e ripartito i ricavi, non aveva considerato gli elementi contabili emergenti dal bilancio d'esercizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve comunque determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, perché non può tassarsi il profitto lordo ma solo quello netto. Ha ritenuto che la CTR si fosse discostata da tale principio, avendo confermato l'accertamento senza considerare adeguatamente le componenti negative emerse dal bilancio tempestivamente prodotto o da determinarsi induttivamente. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso e/o contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio

    è invocato come vizio di motivazione/fatto decisivo dedotto dalla contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    è invocato come vizio di violazione di legge processuale per errata valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa errata valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa errata valutazione del materiale probatorio

  • art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente quale norma che disciplinerebbe l'accertamento nei confronti del contribuente

  • art. 83, comma 1, primo periodo, del t.u.i.r.

    esprime il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio/conto economico

  • art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare che le limitazioni alla deduzione dei costi operano in presenza di dichiarazione, anche infedele, e non nell'ipotesi di omessa dichiarazione

  • art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    indicato come norma corrispondente all'art. 75 nel testo vigente

  • art. 53 Cost.

    richiamato per escludere una tassazione del profitto lordo anziché del profitto netto

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a ricostruire i maggiori ricavi, ma deve determinare anche i costi inerenti, eventualmente in via induttiva, per accertare la base imponibile netta.
  • Le limitazioni alla deducibilità dei costi previste per l'ipotesi di dichiarazione infedele non possono essere automaticamente estese all'ipotesi di totale omissione della dichiarazione.
  • Nel sistema delle imposte sui redditi delle società di capitali e dell'IRAP, la base imponibile deriva, in via generale, dal bilancio e dal conto economico redatti secondo il codice civile, con le sole variazioni previste dalla normativa fiscale.
  • La rettifica fiscale non può tradursi nella tassazione del profitto lordo, poiché il principio di capacità contributiva impone di considerare anche le componenti negative di reddito emerse o ricostruite induttivamente.
  • Quando il contribuente produce tempestivamente il bilancio d'esercizio, il giudice tributario deve valutarne la rilevanza ai fini della ricostruzione della base imponibile e non può escluderla aprioristicamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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