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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15617/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava costi ritenuti indeducibili, per l’anno 2008, relativi a due prestazioni di noleggio e lavori edili e a una consulenza resa nell’ambito di un rapporto di subappalto. Secondo l’Amministrazione, per tali operazioni non risultavano presentate le prescritte dichiarazioni fiscali né effettuati i relativi versamenti d’imposta da parte dei soggetti emittenti. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, in base al principio di competenza, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA non dipendono dal pagamento, e che le fatture regolari e la prova dell’esecuzione delle prestazioni bastavano a dimostrare il diritto alle agevolazioni fiscali; 2) violazione dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2729 c.c., lamentando l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, poiché a fronte di fatture regolari sarebbe spettato all’Ufficio provare l’indeducibilità; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che la CTR avesse ignorato documenti attestanti l’effettiva esecuzione delle prestazioni, il mancato pagamento da parte del committente e la mancanza di prova sull’omessa dichiarazione dei redditi da parte dei cedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento in fatto del mancato pagamento delle prestazioni, dell’assenza di contratti scritti e delle violazioni fiscali dei soggetti emittenti, elementi ritenuti sufficienti a dimostrare l’insussistenza dei costi. La Corte ha inoltre ribadito che, quando l’Amministrazione dimostri anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale della contabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché, in presenza di "doppia conforme", non era proponibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mancando inoltre l’indicazione delle ragioni di divergenza tra le decisioni di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    invocato per sostenere la detraibilità IVA; la Corte richiama il principio per cui la detrazione non spetta se l’Amministrazione dimostra l’oggettiva inesistenza dell’operazione, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    invocato sul principio di competenza; la Corte non lo ritiene decisivo perché la controversia è risolta sull’insussistenza in fatto dei costi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta forniti indizi dell’inesistenza delle operazioni, l’onere si sposta sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici; la Corte conferma che l’inesistenza delle operazioni può essere dimostrata dall’Ufficio anche mediante presunzioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge; la Corte chiarisce che esso non consente di censurare l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l’ammissibilità nel caso di doppia conforme e per difetto di un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di sentenza d’appello che conferma quella di primo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato in relazione alla limitazione del vizio motivazionale nei giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la disciplina della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che inserisce il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle prestazioni per ottenere detrazione e deduzione; la sola fattura o la regolarità formale della contabilità non bastano.
  • Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se il giudice di merito ha erroneamente individuato o interpretato la norma astratta; non è invece consentito usarlo per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, oggettivamente esistente e decisivo; non sono sufficienti la denuncia di singole prove, di elementi istruttori o di questioni già valutate dal giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra la divergenza tra esse.
  • La detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi non possono essere riconosciute quando il giudice di merito accerti, in fatto, elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere fittizie o insussistenti le operazioni sottostanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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