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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 41 del 22/01/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 41 del 22 gennaio 2025, relativa all'assegnazione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa dell'Amministrazione aveva richiamato la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere la necessità di una nuova richiesta amministrativa telematica e di un'ulteriore attesa, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in base al giudicato civile. Ha ritenuto non opponibile alla creditrice la necessità di presentare una nuova richiesta tramite procedura telematica né di attendere ulteriormente tempi incerti, poiché nessuna norma prevedeva tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione del credito giudizialmente riconosciuto e la pretesa di un'attesa ulteriore eccedeva i limiti dei doveri di correttezza e buona fede. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, incaricandolo, su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine, di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Ha posto a carico del Ministero l'eventuale compenso del commissario, determinato in 500 euro. Ha invece escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola iniqua in ragione della natura contributiva della prestazione e delle difficoltà degli uffici ministeriali. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e, nei casi appropriati, la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché ritenuta iniqua.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 55 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili ai giudizi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando un credito derivante da un giudicato civile è già stato riconosciuto, l'Amministrazione non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova istanza amministrativa o all'attesa di tempi non determinati, se manca una specifica norma che imponga tali adempimenti come condizione per l'esecuzione.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'attesa ulteriore e priva di certezza temporale prima di ricorrere al giudice dell'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura della prestazione e alle concrete circostanze dell'inadempimento, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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