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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9026/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti (anni d'imposta 2012-2013). In particolare sostiene contraddizioni sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato relativo all'inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali, deducendo che la mera corrispondenza tra IVA indicata nelle fatture e l'IVA portata in detrazione non sarebbe sufficiente a provare l'inserimento doloso nelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso si risolvesse nella ripetizione pedissequa dei motivi già dedotti in appello, senza una critica specifica al percorso argomentativo della Corte territoriale. La Cassazione ha confermato che la sentenza di merito aveva motivato, senza manifesta illogicità, l'inesistenza imprenditoriale della società emittente le fatture (assenza di struttura, dipendenti, uffici, macchinari), l'assenza di documenti di trasporto e di prove di pagamento, la detenzione da parte del ricorrente delle fatture e la coincidenza o sovrapposizione tra IVA a debito e IVA portata a credito. Sulla base di tali elementi la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato mediante l'inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alle norme penali applicate nella condanna (riferimento alla recidiva o alla determinazione della pena accessoria ove pertinente), inserito nel contesto della sentenza di merito confermata

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma che disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'inserimento nelle dichiarazioni di elementi contabili fittizi

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 3

    Richiamati per precisare che il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione contenente elementi contabili fittizi; sono penalmente irrilevanti i comportamenti meramente prodromici se non seguiti dall'inserimento in dichiarazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per stabilire l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per la disciplina e i principi relativi all'onere delle spese e alle ammende nel caso di ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limita a riproporre i medesimi motivi già affrontati e rigettati in appello senza esaminare e confutare specificamente il percorso argomentativo della corte territoriale
  • Nei reati fiscali contemplati dal d.lgs. n. 74/2000 il reato si consuma con l'inserimento nelle dichiarazioni di elementi contabili fittizi: condotte preparatorie non sono sufficienti se non seguite dall'effettiva esposizione nella dichiarazione
  • La mera corrispondenza numerica tra l'IVA indicata nelle fatture e l'IVA portata in detrazione non esclude la responsabilità quando vi siano elementi concreti che dimostrano l'inesistenza dell'emittente, l'assenza di documentazione probatoria (DDT, pagamenti tracciati) e la detenzione delle fatture da parte dell'utilizzatore
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e mirati che mettano in luce vizi di motivazione, illogicità o contraddizione della decisione impugnata, oltre a confrontarsi puntualmente con le argomentazioni svolte dal giudice d'appello
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo responsabilità per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e a un contributo alla Cassa delle Ammende (importo equitativamente fissato dal giudice)

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