Sentenza n. 1696/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- -OMISSIS-. P.A.S., del -OMISSIS-, notificato il 13.4.2023, con il quale il Questore della Provincia di Novara ha decretato “Il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, per il rinnovo della licenza di porto fucile per uso sportivo”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e in ogni caso connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Novara che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza, fondando il diniego sul fatto che egli risultava imputato per danneggiamento e minaccia e che tali fatti non consentivano di esprimere un giudizio positivo sulla sua condotta e affidabilità ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. Ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che gli era contestato soltanto il reato di danneggiamento risalente al 2016, non riconducibile alle fattispecie ostative indicate dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; che la querela era stata rimessa e il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere; che l'Amministrazione non aveva valutato l'attualità e la concreta gravità dei fatti, la sua personalità, l'assenza di precedenti penali e di polizia e la diligente custodia delle armi; e che il provvedimento non esplicitava il percorso logico posto a fondamento del giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego questorile. La gravità concreta dei fatti descritti nel decreto di citazione diretta a giudizio — il ricorrente, in concorso con il figlio, avrebbe minacciato il proprietario di un'autovettura brandendo un bastone e avrebbe colpito ripetutamente il veicolo, danneggiandolo — era idonea a incidere negativamente sul giudizio di affidabilità richiesto per il porto d'armi. Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. consentono di negare o ricusare l'autorizzazione non soltanto in presenza di condanne per specifici reati, ma anche quando l'interessato non dia affidamento di non abusare delle armi o non possa provare la propria buona condotta. La remissione della querela e la conseguente sentenza di non doversi procedere non cancellano la rilevanza storica e fattuale del comportamento, che l'autorità amministrativa può autonomamente valutare. Il giudice ha ritenuto sufficiente e non illogica la motivazione dell'Amministrazione, escludendo la necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. Anche la risalenza dei fatti non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorrente non ne aveva contestato la verificazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione ai fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 10 T.U.L.P.S.
Richiamato quale disposizione rilevante per il requisito di affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di polizia in materia di armi.
art. 11 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione consente di valorizzare anche il requisito generale della buona condotta e non limita il potere amministrativo alle sole condanne per i reati espressamente elencati.
art. 39 T.U.L.P.S.
Richiamato quale base del potere di vietare la detenzione di armi, esercitabile anche quando l'interessato sia ritenuto capace di abusarne o non dia affidamento di non abusarne.
art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il Questore può negare il porto d'armi anche in assenza di una condanna per uno dei reati tipizzati, sulla base di una valutazione discrezionale di buona condotta e affidabilità nel corretto uso delle armi.
art. 635, comma 1, c.p.
Il reato di danneggiamento, per le modalità concrete descritte, è stato ritenuto idoneo a incidere sul giudizio di affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- Il diniego o la ricusazione di una licenza di porto d'armi possono essere fondati, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., non soltanto su una condanna per i reati espressamente indicati dalla legge, ma anche su condotte o episodi penalmente rilevanti che non consentano di formulare un giudizio positivo di buona condotta e di affidabilità nel non abusare delle armi.
- La remissione della querela e la conclusione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere non impediscono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente la rilevanza storica e fattuale della condotta ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità nel possesso o nell'uso delle armi.
- Per negare il porto d'armi non è necessario dimostrare un concreto abuso delle armi né accertare una pericolosità sociale in senso tecnico; è sufficiente che gli elementi acquisiti ingenerino un ragionevole giudizio di non affidabilità o anche un dubbio non superabile circa il buon uso delle armi.
- Nel procedimento relativo al rilascio o rinnovo del porto d'armi, l'Amministrazione può valorizzare anche episodi risalenti o di modesto rilievo criminale, purché li valuti in concreto e li ponga in relazione al requisito della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.
- La motivazione del diniego è adeguata quando individua i fatti concretamente contestati e spiega perché le relative modalità denotino una condotta incompatibile con l'assoluta affidabilità richiesta per consentire a un privato di circolare armato.
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