Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13708/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha impugnato per violazione di norme processuali (richiamando, tra l'altro, art. 1 L. 11/08/2014 n.118, art. 15‑bis L. 28/04/2014 n.67 e artt. 584 e 585 c.p.p.), deducendo che l'imputata era stata dichiarata contumace il 30/04/2013 (prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014), che non era stata mai dichiarata irreperibile e che pertanto doveva applicarsi la disciplina previgente in materia di processo in assenza. Ne deriverebbe che la notificazione per estratto della sentenza di primo grado, effettuata il 28/10/2019, ha fatto decorrere i termini per proporre appello e che l'appello depositato il 12/12/2019 è tempestivo. In subordine, in caso di accoglimento del motivo, la difesa aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la contumacia era stata dichiarata il 30/04/2013 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22/03/2016; pertanto ha applicato l'art. 15‑bis della L. 67/2014 per i procedimenti già in corso alla sua entrata in vigore. La notificazione per estratto del 28/10/2019 ha fatto decorrere i termini di impugnazione e l'appello del 12/12/2019 era tempestivo. Non essendo possibili, alla luce degli atti, accertamenti che portino al proscioglimento nel merito e non essendo richiesti ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha constatato che il reato risultava prescritto (fatto commesso il 6/12/2009; termine massimo maturato il 21/04/2018 tenendo conto della sospensione dal 30/05/2013 al 15/04/2014). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione; ha annullato la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, essendovi parte civile e dovendo essere valutata la responsabilità civile in un giudizio non più attratto dal processo penale.

Norme richiamate

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15‑bis

    Applicata alle ipotesi in cui, alla data della sua entrata in vigore, il procedimento era già pendente e l'imputato era stato dichiarato contumace: disciplina che consente l'applicazione delle norme previgenti sulla notificazione per estratto della sentenza contumaciale e fa decorrere i termini di impugnazione dalla notificazione dell'estratto.

  • Legge 11 agosto 2014, n. 118, art. 1

    Norma richiamata dalla difesa nel complesso delle modifiche procedurali; la Corte ha considerato le norme di coordinamento e l'entrata in vigore delle disposizioni processuali rilevanti per il calcolo dei termini e della notificazione in caso di contumacia.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Usato dalla Corte per motivare la declaratoria immediata di estinzione del reato per prescrizione quando, sulla base degli atti, non risultano esigenze istruttorie né elementi per un proscioglimento nel merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura penale, artt. 584 e 585

    Riferiti in relazione alle modalità di notificazione della sentenza e alle conseguenze processuali della contumacia; la Corte ha valorizzato la notificazione per estratto della sentenza contumaciale come termine di decorrenza dell'impugnazione.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. n. 176/2020) e Decreto‑legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamati per le forme e le modalità di esame del ricorso alla Corte di Cassazione applicabili al procedimento.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014 e non è stata dichiarata irreperibilità, si applicherà l'art. 15‑bis e le regole previgenti sul processo in assenza; la notificazione per estratto della sentenza contumaciale fa decorrere i termini di impugnazione.
  • La tempestività dell'appello va valutata rispetto alla notificazione valida (anche per estratto) della sentenza contumaciale: un appello depositato entro il termine decorrente da tale notificazione è tempestivo.
  • In Cassazione, quando dagli atti non emergono elementi che richiedano accertamenti di fatto e non è possibile pronunciarsi per proscioglimento, la Corte può dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.
  • Se la pronuncia penale viene annullata per vizi procedurali e il reato risulta prescritto, la competenza a decidere sulle pretese civili può essere rimessa al giudice civile competente in grado d'appello, specialmente se la parte civile è già intervenuta e l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare tutti i periodi di sospensione e le relative decorrenze alle date esatte indicate nei provvedimenti; errori nel computo possono determinare effetti decisivi sulla statuizione finale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.