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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20840/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame contro la decisione del Giudice di pace che aveva respinto la domanda risarcitoria. Due motivi principali: 1) violazione delle norme sul mandato difensivo: la nomina di un nuovo difensore durante il giudizio doveva intendersi "in aggiunta" e non "in sostituzione" del precedente in mancanza di revoca espressa, con conseguente validità della notificazione dell'appello al primo difensore; 2) omissione di pronuncia sul motivo alternativo che sosteneva che, al più, la notificazione al difensore originario revocato era nulla e non inesistente e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo o con la costituzione del destinatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo rilevando che nella memoria di costituzione del nuovo difensore era espressamente indicato "in sostituzione del precedente difensore", sicché la nomina andava interpretata come sostitutiva. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che la notificazione dell'atto di appello al difensore revocato non va qualificata come inesistente ma come nulla e, pertanto, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o sanabile con la costituzione dell'intimato; richiamando le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), ha precisato che la nozione di "inesistenza" è estremamente limitata e non applicabile in tali ipotesi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1716 cod. civ.

    Il mandato conferito a più procuratori è ordinariamente disgiuntivo: la nomina di un secondo difensore, in mancanza di espressioni univoche contrarie, va presumuta come aggiunta e non come sostituzione.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    La nullità della notificazione (ad es. per notifica al difensore revocato) è rinnovabile ai sensi di questa norma; la notificazione nulla può dunque essere sanata mediante rinnovazione o per costituzione del destinatario.

  • Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la categoria della "inesistenza" della notificazione è da intendersi in senso molto rigoroso (solo casi di totale mancanza materiale o privi degli elementi costitutivi essenziali); molte ipotesi di vizio rientrano invece nella nullità, sanabile ex tunc con costituzione o rinnovazione.

  • art. 156, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo se la costituzione del destinatario avviene; tuttavia il giudice può ritenere non applicabile tale principio se la notificazione è stata effettuata con "insistenza" tale da escluderne la sanatoria nella fattispecie concreta.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Regola l'obbligo del giudice di pronunciare su tutti i motivi di gravame; la Corte ha ritenuto che non era configurabile una omessa pronuncia, in quanto il motivo alternativo era stato implicitamente esaminato nel ragionamento sul vizio della notificazione.

Massime di principio

  • La nomina di un nuovo difensore durante il processo si presume aggiuntiva salvo espressioni univoche di sostituzione: quindi, in assenza di chiara indicazione, notificare ad uno dei difensori costituisce notifica valida.
  • La notificazione ad un difensore revocato non va generalmente qualificata come "inesistente" ma come "nulla": ciò significa che è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o con la costituzione dell'intimato.
  • La nozione di "inesistenza" della notificazione è estremamente limitata e riguarda solo ipotesi di totale mancanza materiale o di assoluta assenza degli elementi costitutivi della notificazione; tutti gli altri vizi ricadono nella nullità.
  • Se si riceve una notificazione indirizzata a un difensore, è buona prassi verificare immediatamente se sia intervenuta sostituzione di quel difensore; in caso di sostituzione, procedere tempestivamente alla rinnovazione della notificazione o alla costituzione per evitare la decadenza o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di contestazione sul ricevimento della notificazione, il giudice deve valutare se la situazione è sanabile (costituzione del destinatario o rinnovazione) prima di dichiarare l'atto inesistente o l'impugnazione inammissibile.

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