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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40496/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 24/10/2022 della Corte d'Appello di Venezia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Contestava che, pur essendo stata esclusa la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza (art. 625, n. 4 cod. pen.), la Corte d'appello abbia mantenuto una commisurazione della pena sostanzialmente identica a quella di primo grado applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, senza fornire motivazione adeguata e logica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte d'appello in sede rescindente: dopo l'annullamento parziale della sentenza di appello (che aveva escluso la circostanza di destrezza), la Corte d'appello ha applicato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante e ha ridotto la pena al minimo edittale (sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, rispetto ai 9 mesi e 300,00 euro di primo grado). Il Collegio ha ritenuto il ragionamento lineare e non manifestamente illogico, e ha ricordato che quando la pena resta pressoché sui minimi edittali non è necessario un'onere motivazionale analitico, potendo il giudice richiamare criteri generali di adeguatezza ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Inoltre, il ricorrente non aveva contestato specificamente l'entità della pena in appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al reato principale contestato (furto aggravato); la condanna è stata comminata ai sensi di tale articolo.

  • art. 625 cod. pen., n. 4

    Circostanza aggravante 'aver commesso il fatto con destrezza'; tale circostanza è stata esclusa dalla Corte di cassazione e quindi non più valutata in sede rescindente.

  • art. 625 cod. pen., n. 6

    Altra circostanza aggravante residua valutata dalla Corte d'appello; sulle attenuanti generiche è stato espresso un giudizio di prevalenza rispetto a questa aggravante.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per il criterio di adeguatezza della pena; il Collegio ha ritenuto sufficiente il richiamo a tali criteri quando la pena rimane vicina ai minimi edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese processuali e la possibile condanna alla somma alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è addebitabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla solo una specifica aggravante, il giudice di rinvio o di rescissione può rideterminare la pena tenendo conto della nuova valutazione delle circostanze: l'applicazione delle attenuanti con giudizio di prevalenza su aggravanti residue è lecita e può giustificare una riduzione della pena.
  • Quando la pena definitiva si colloca vicino o al minimo edittale non è sempre necessario che il giudice fornisca una motivazione analitica e dettagliata; è sufficiente il richiamo ai criteri generali di adeguatezza e agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata se i motivi sono generici o assertivi; il ricorrente rischia inoltre la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è riconducibile a sua colpa (art. 616 c.p.p.).
  • In sede di impugnazione successiva è rilevante che il ricorrente abbia previamente contestato con specificità l'entità della pena: contestazioni generiche in grado d'appello possono indebolire il gravame in cassazione.
  • La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia ma deve seguire un ragionamento non manifestamente illogico; la riduzione di un terzo o l'applicazione del minimo edittale possono essere motivate in termini generali richiamando la personalità dell'imputato e l'entità del fatto.

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