Cassazione Penale, Sentenza n. 14389/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio in esecuzione del mandato di arresto europeo per scontare una condanna definitiva per traffico di stupefacenti. I motivi principali erano: (1) violazione di legge e omessa valutazione delle condizioni detentive nel carcere di Craiova, con rischio di trattamenti inumani o degradanti, nonostante la difesa avesse prodotto dati specifici e aggiornati; (2) violazione dell'art. 18‑bis legge n. 69/2005, sostenendo che il ricorrente fosse stabilmente radicato in Italia e quindi avrebbe dovuto poter espiare la pena in Italia; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 69/2005 per la limitazione del ricorso per cassazione ai soli casi di violazione di legge; (4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 18‑bis per i limiti alla facoltà discrezionale di rifiuto della consegna con mandato di arresto europeo. La difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'art. 18‑bis (radicamento in Italia) e le questioni di legittimità costituzionale prospettate sul punto e su art. 22, delimitando la non rilevanza o l'infondatezza di tali censure nel caso concreto. Tuttavia ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al rischio di trattamenti inumani e degradanti: la Corte d'appello aveva valorizzato le informazioni fornite dall'autorità giudiziaria rumena ma aveva omesso di confrontarsi con elementi specifici e aggiornati prodotti dalla difesa (rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura e riconoscimenti governativi rumeni sul sovraffollamento e spazi vitali insufficienti nel carcere di Craiova). Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio, con indicazione di approfondire istruttoriamente e valutare le garanzie integrative offerte dall'autorità emittente riguardo alle condizioni detentive.
Norme richiamate
art. 18‑bis legge n. 69 del 2005
Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello deve eseguire una verifica tenendo conto dei parametri fattuali specificamente indicati nel comma 2‑bis, allo scopo di accertare se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale.
La norma richiede un requisito rigoroso di residenza o dimora stabile e continuativa di almeno cinque anni in Italia per valutare la possibilità di esecuzione della pena in Italia; la presenza di familiari in Italia non è sufficiente per soddisfare il requisito.
art. 22 legge n. 69 del 2005
Regola i limiti del ricorso per cassazione contro le decisioni sulle richieste di consegna, prevedendo che il ricorso sia possibile nei casi di violazione di legge; la Corte ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta quando il ricorrente non aveva dedotto vizi di motivazione.
art. 2 legge n. 69 del 2005 (testo novellato dal d.lgs. n. 10/2021)
Interpreta la causa di rifiuto della consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti in continuità con la disciplina anteriore; resta necessario, per il rifiuto, valutare il rischio concreto e fondato di violazione dell'art. 3 CEDU, sulla base di informazioni individualizzate e aggiornate.
art. 3 CEDU
Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti: costituisce parametro fondamentale per valutare il rifiuto della consegna quando sussista un rischio concreto che il consegnando venga sottoposto a tali trattamenti nello Stato di emissione.
artt. 696‑ter e 705 cod. proc. pen.
Norme del procedimento penale richiamate nel ricorso in relazione alla materia del mandato di arresto europeo e delle forme di impugnazione; la loro citazione è stata parte dei motivi di violazione di legge invocati.
Decisione‑quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Quadro normativo Ue che disciplina il mandato di arresto europeo e i relativi motivi di rifiuto e le garanzie; richiamata a supporto dei profili di compatibilità costituzionale e di rispetto degli standard europei nella materia.
Massime di principio
- Quando si denuncia il rischio di trattamenti inumani o degradanti nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo è necessario fornire elementi specifici, aggiornati e individualizzati relativi alle condizioni detentive; non sono sufficienti solo censure generiche sul sistema carcerario dello Stato emittente.
- Le corti di merito non possono limitarsi ad accogliere passivamente le informazioni fornite dall'autorità emittente: devono confrontare e motivare espressamente la valutazione rispetto alle censure puntuali e alle prove documentali presentate dalla difesa.
- Per beneficiare della possibilità di eseguire la pena in Italia ai sensi dell'art. 18‑bis occorre dimostrare una residenza o dimora legittima ed effettiva, continuativa da almeno cinque anni; la mera presenza di familiari nel territorio italiano non è sufficiente.
- Le questioni di legittimità costituzionale non saranno esaminate dalla Corte se la norma invocata non è applicabile al caso concreto o se i motivi del ricorrente sono formulati esclusivamente in termini di violazione di legge e non anche in termini di vizio di motivazione.
- Se la Corte di cassazione ravvisa insufficiente istruttoria o mancata valutazione di elementi rilevanti relativi al rischio di violazioni dei diritti fondamentali, può annullare e rinviare il procedimento perché il giudice di merito integri l'istruttoria e valuti le garanzie offerte dallo Stato emittente.
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