Cassazione Civile, Sentenza n. 8073/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La contribuente aveva acquistato il 2 settembre 2011 un immobile, applicando ai fini delle imposte di registro e ipocatastali il regime del prezzo-valore previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, sulla base dell’affermata pertinenzialità dell’immobile rispetto a un’abitazione di sua proprietà. Nella stessa giornata, subito dopo l’acquisto, aveva donato l’immobile alla figlia. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione; la Commissione tributaria provinciale lo aveva annullato, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 92/8/13 depositata il 1° luglio 2013, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato integralmente la decisione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 817 c.c. e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, sostenendo che la pertinenzialità dovesse essere valutata al momento dell’acquisto e che gli atti dispositivi successivi fossero irrilevanti; (2) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5-bis, assumendo che la regola del prezzo-valore precludesse il potere di rettifica; (3) violazione dell’art. 818 c.c., comma 2, contestando il richiamo all’abuso del diritto in mancanza di una specifica disposizione tributaria applicabile o della prova di un indebito vantaggio fiscale. La Corte ha rilevato anche che il ricorso non descriveva in modo autosufficiente la concreta fattispecie negoziale, in particolare l’oggetto della compravendita e della donazione.
La decisione
La Corte ha trattato congiuntamente e rigettato tutti e tre i motivi. Ha ribadito che, in assenza di una specifica nozione tributaria, la pertinenza va individuata secondo l’art. 817 c.c. e richiede sia un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva destinazione del bene al servizio o all’ornamento di quello principale, sia un elemento soggettivo, consistente nella volontà del titolare di imprimere tale destinazione. Nel caso concreto non risultavano né un effettivo rapporto di servizio con un bene principale specificamente individuato, né una volontà di destinazione pertinenziale; la donazione pressoché contestuale dello stesso immobile era incompatibile con una sua durevole destinazione al servizio o all’ornamento dell’abitazione. Non ricorrevano quindi i presupposti per applicare il regime del prezzo-valore né i dedotti limiti al potere di rettifica. Il richiamo all’abuso del diritto contenuto nella sentenza impugnata è stato ritenuto non decisivo, poiché la controversia trovava soluzione nella nozione di pertinenza. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e oneri accessori, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 817 c.c.
l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui “presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo”
Il vincolo pertinenziale richiede una destinazione effettiva del bene al servizio o all’ornamento di un bene principale e la volontà del titolare di imprimere tale destinazione, desumibile da concreti elementi esteriori.
L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497
in un siffatto contesto negoziale, – che non implicava i denunciati limiti al potere di rettifica in ragione dell’inconfigurabilità di una pertinenza di immobile ad uso abitativo (L n. 266 del 2005, art. 1, comma 497; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5-bis), – il riferimento operato dalla gravata sentenza alla figura dell’abuso del diritto risulta (tutto) interno al precedente giurisprudenziale evocato (Cass., 29 ottobre 2010, n. 22128) e, ad ogni modo, trova soluzione (conforme il dispositivo a diritto) nella sopra ricostruita nozione di pertinenza.
Il regime del prezzo-valore e i limiti alla rettifica collegati alla norma non operano quando il bene acquistato non è qualificabile come pertinenza di un immobile a uso abitativo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5-bis
in un siffatto contesto negoziale, – che non implicava i denunciati limiti al potere di rettifica in ragione dell’inconfigurabilità di una pertinenza di immobile ad uso abitativo (L n. 266 del 2005, art. 1, comma 497; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5-bis), – il riferimento operato dalla gravata sentenza alla figura dell’abuso del diritto risulta (tutto) interno al precedente giurisprudenziale evocato (Cass., 29 ottobre 2010, n. 22128) e, ad ogni modo, trova soluzione (conforme il dispositivo a diritto) nella sopra ricostruita nozione di pertinenza.
La preclusione al potere di rettifica richiamata dalla norma presuppone, nel contesto esaminato, che sussista una pertinenza di immobile a uso abitativo; non opera se tale qualificazione manca.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In assenza di una specifica definizione tributaria, la nozione di pertinenza rilevante ai fini fiscali è ricavata dall’art. 817 c.c. e richiede congiuntamente un elemento oggettivo — l’effettiva destinazione del bene al servizio o all’ornamento del bene principale — e un elemento soggettivo — la volontà del titolare di imprimere tale destinazione.
- La qualificazione di un bene come pertinenza non discende dalla sola dichiarazione dell’acquirente: deve risultare da elementi concreti e da un’effettiva relazione funzionale con un bene principale individuato.
- La pressoché contestuale disposizione a favore di un terzo del bene dichiarato pertinenziale può escludere, alla luce delle circostanze concrete, sia l’effettiva destinazione funzionale sia la volontà di mantenere il vincolo pertinenziale; in tal caso non ricorrono i presupposti per il regime del prezzo-valore applicabile alle pertinenze di immobili abitativi né per i relativi limiti al potere di rettifica.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente la concreta fattispecie negoziale sottoposta a rettifica, inclusi gli elementi necessari a identificare l’oggetto degli atti rilevanti.
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