Sentenza del 09/03/2018 n. 5766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ricorrente, preso atto del consolidarsi della giurisprudenza sfavorevole, ha rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese, considerando la complessità e l'evoluzione non lineare della normativa e della giurisprudenza intervenute anche durante il giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2000-2003 su un immobile ritenuto strumentale all'esercizio dell'attività agricola. L'immobile, tuttavia, risultava accatastato in categoria D/1 e non D/10. La Commissione tributaria regionale aveva quindi ritenuto legittimo il diniego del Comune, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18565/2009, secondo cui il diritto al rimborso dell'ICI per i fabbricati rurali spetta, in linea generale, quando questi risultino iscritti nella categoria catastale D/10.
Norme richiamate
Articoli 390 e 391 del codice di procedura civile
Disciplinano la rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente dichiarazione di estinzione del processo.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18565/2009
È stata richiamata per affermare che, ai fini dell'esenzione o del rimborso dell'ICI per i fabbricati rurali, assume rilievo l'iscrizione catastale nella categoria D/10; nel caso concreto l'immobile era invece accatastato in categoria D/1.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso o l'esenzione dall'ICI in relazione a un fabbricato rurale, la classificazione catastale e il riconoscimento formale della ruralità sono elementi centrali; la sola destinazione di fatto all'attività agricola può non essere sufficiente.
- Quando l'immobile è accatastato in una categoria diversa da D/10, la pretesa di rimborso dell'ICI può risultare infondata secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato nella decisione.
- Il contribuente può rinunciare al ricorso quando una giurisprudenza successiva e uniforme rende non più sostenibile la domanda; in tal caso il processo viene dichiarato estinto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia è stata influenzata da modifiche legislative o da orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti e non uniformi.
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