Sentenza n. 1602/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS- (Prot. nr. -OMISSIS-), notificato in data 24.07.2025, con il quale la Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall'assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998 e difetto di istruttoria, per non avere la Questura considerato che l'assenza dal territorio dell'Unione, protrattasi da maggio 2019 a ottobre 2020, era stata determinata dall'impossibilità di rientrare in Italia a causa della chiusura delle frontiere e delle restrizioni agli spostamenti durante l'emergenza Covid-19. In via subordinata, ha contestato il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione contestualmente alla revoca del titolo UE.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'art. 9, comma 7, del d.lgs. 286/1998 non impone una revoca automatica del permesso UE in presenza di un'assenza superiore a dodici mesi, poiché l'amministrazione deve consentire all'interessato di dimostrare gravi e comprovati motivi giustificativi. Nel caso concreto, la ricorrente si trovava in Senegal quando furono introdotte le restrizioni emergenziali del marzo 2020; a quella data non era ancora decorso il termine di dodici mesi, scaduto nel maggio 2020, e il rientro del 16 ottobre 2020 risultava compatibile con la progressiva riapertura delle frontiere extra-UE. La mancata disponibilità di un biglietto aereo già acquistato non dimostrava l'assenza di volontà di rientrare, mentre la possibilità di utilizzare corridoi appositi prima dell'ottobre 2020 era stata solo dedotta e non provata dall'amministrazione. Il diniego era quindi illegittimo per omessa valutazione dei gravi e comprovati motivi. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate; la liquidazione del compenso del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato decreto.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998
non si computano le assenze dal territorio nazionale inferiori a sei mesi e che non superino nel quinquennio la durata complessiva di dieci mesi, salvo quelle dettate dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi
La disposizione, pur riferita al computo delle assenze per il conseguimento del permesso UE, conferma la necessità di valutare le ragioni giustificative dell'assenza e impedisce letture integralmente automatiche della disciplina.
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
La previsione non comporta una revoca automatica del permesso UE: l'amministrazione deve consentire e valutare la prova di gravi e comprovati motivi che abbiano giustificato l'assenza prolungata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L'assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi, prevista dall'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998 quale causa di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non determina una revoca automatica quando lo straniero deduca gravi e comprovati motivi giustificativi.
- L'amministrazione, prima di revocare o negare l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a causa di un'assenza prolungata, deve consentire all'interessato di giustificare l'assenza e valutare concretamente le ragioni addotte.
- Le restrizioni alla circolazione e la chiusura delle frontiere adottate durante l'emergenza Covid-19 possono integrare gravi e comprovati motivi idonei a giustificare il superamento del periodo massimo di assenza, se la sequenza temporale dei provvedimenti emergenziali e del rientro rende plausibile l'impossibilità di rientrare tempestivamente.
- L'amministrazione che affermi la concreta possibilità dello straniero di rientrare mediante percorsi o corridoi dedicati deve fornire elementi probatori a sostegno; la mera deduzione di tale possibilità non è sufficiente a dimostrare l'assenza di un motivo giustificativo.
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