Cassazione Penale, Sentenza n. 41826/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di truffa, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 ritenuti profitto/prezzo del reato. Contesta violazione di legge e carenza di motivazione: la Corte avrebbe confuso "prezzo" e "profitto", avrebbe applicato la confisca in assenza di condanna per il profitto, avrebbe dovuto disporre la restituzione delle somme e non la confisca, e avrebbe sottoposto a confisca quote di denaro appartenenti a terzi (Martino Domenico). Inoltre censura la mancata individuazione specifica della somma confiscata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato il principio consolidato secondo cui, anche quando il reato è estinto per prescrizione, è possibile disporre la confisca del prezzo (art. 240, comma 2, n.1 c.p.) e la confisca "diretta" del prezzo o profitto (art. 322-ter c.p.) a condizione che vi sia stata una pronuncia di condanna precedente e che gli accertamenti sul reato, sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene rimangano inalterati nel merito nei successivi gradi di giudizio (richiamo alla Sez. U. n. 31617/2015, c.d. Lucci). La Corte ha qualificato la misura come confisca diretta di denaro (bene fungibile) e ha confermato la legittimità della confisca anche in caso di prescrizione. Il motivo relativo all'apprensione di quote appartenenti a terzi è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; la questione sulla specifica individuazione della somma è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 240, comma 2, n. 1 codice penale
Consente al giudice, anche quando il reato è estinto per prescrizione, di disporre la confisca del prezzo del reato; la confisca del "prezzo" è ammessa come misura anche in caso di estinzione per prescrizione.
art. 322-ter codice penale
Prevede la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; tali misure possono essere applicate solo se vi è stata precedente pronuncia di condanna e se gli accertamenti sostanziali rimangono inalterati nei successivi gradi di giudizio.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Stabilisce che la confisca diretta del prezzo o profitto può essere disposta anche in caso di estinzione per prescrizione a condizione che vi sia stata pronuncia di condanna e che gli accertamenti sul reato e sulla responsabilità non siano mutati nel merito nei gradi successivi.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
Sottolinea che la confisca del denaro, essendo bene fungibile che rappresenta accrescimento patrimoniale monetario, va qualificata come confisca diretta e non per equivalente; ciò non impedisce l'adozione della confisca anche quando sia allegata o provata l'origine lecita della specifica somma.
Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023
Distingue la confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisa che la confisca per equivalente è soggetta al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli (e all'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p.), mentre la confisca diretta, qualificabile come misura di sicurezza, può essere applicata anche in caso di prescrizione se ricorrono i presupposti.
art. 578-bis codice di procedura penale
Richiamato in relazione alla confisca per equivalente: la Corte ha osservato che tale norma si applica alla confisca per equivalente e che l'irretroattività delle norme penali sfavorevoli può precludere applicazioni retroattive; ma ciò non ostacola la confisca diretta quando ne sussistano i presupposti.
Massime di principio
- Anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può disporre la confisca del "prezzo" o del "profitto" del reato quando la misura è qualificabile come confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna con accertamenti sostanziali rimasti inalterati.
- La confisca di denaro va in genere qualificata come confisca diretta (non per equivalente) per la natura fungibile del bene; pertanto l'allegazione o prova di origine lecita della specifica somma non impedisce automaticamente la confisca diretta.
- La confisca per equivalente è soggetta a limiti diversi (tra cui il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli) e va distinta rigorosamente dalla confisca diretta.
- Contestazioni relative all'appartenenza di somme a terzi richiedono interesse e sono spesso più appropriate nella fase esecutiva; l'impugnazione in cassazione può essere inammissibile per carenza di interesse su questioni di fatto o esecutive.
- Questioni sulla precisa individuazione e quantificazione delle somme da confiscare attengono alla fase esecutiva e non sono normalmente rimediabili con il ricorso per cassazione.
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