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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41826/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di truffa, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 ritenuti profitto/prezzo del reato. Contesta violazione di legge e carenza di motivazione: la Corte avrebbe confuso "prezzo" e "profitto", avrebbe applicato la confisca in assenza di condanna per il profitto, avrebbe dovuto disporre la restituzione delle somme e non la confisca, e avrebbe sottoposto a confisca quote di denaro appartenenti a terzi (Martino Domenico). Inoltre censura la mancata individuazione specifica della somma confiscata.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato il principio consolidato secondo cui, anche quando il reato è estinto per prescrizione, è possibile disporre la confisca del prezzo (art. 240, comma 2, n.1 c.p.) e la confisca "diretta" del prezzo o profitto (art. 322-ter c.p.) a condizione che vi sia stata una pronuncia di condanna precedente e che gli accertamenti sul reato, sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene rimangano inalterati nel merito nei successivi gradi di giudizio (richiamo alla Sez. U. n. 31617/2015, c.d. Lucci). La Corte ha qualificato la misura come confisca diretta di denaro (bene fungibile) e ha confermato la legittimità della confisca anche in caso di prescrizione. Il motivo relativo all'apprensione di quote appartenenti a terzi è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; la questione sulla specifica individuazione della somma è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, n. 1 codice penale

    Consente al giudice, anche quando il reato è estinto per prescrizione, di disporre la confisca del prezzo del reato; la confisca del "prezzo" è ammessa come misura anche in caso di estinzione per prescrizione.

  • art. 322-ter codice penale

    Prevede la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; tali misure possono essere applicate solo se vi è stata precedente pronuncia di condanna e se gli accertamenti sostanziali rimangono inalterati nei successivi gradi di giudizio.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Stabilisce che la confisca diretta del prezzo o profitto può essere disposta anche in caso di estinzione per prescrizione a condizione che vi sia stata pronuncia di condanna e che gli accertamenti sul reato e sulla responsabilità non siano mutati nel merito nei gradi successivi.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Sottolinea che la confisca del denaro, essendo bene fungibile che rappresenta accrescimento patrimoniale monetario, va qualificata come confisca diretta e non per equivalente; ciò non impedisce l'adozione della confisca anche quando sia allegata o provata l'origine lecita della specifica somma.

  • Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023

    Distingue la confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisa che la confisca per equivalente è soggetta al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli (e all'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p.), mentre la confisca diretta, qualificabile come misura di sicurezza, può essere applicata anche in caso di prescrizione se ricorrono i presupposti.

  • art. 578-bis codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla confisca per equivalente: la Corte ha osservato che tale norma si applica alla confisca per equivalente e che l'irretroattività delle norme penali sfavorevoli può precludere applicazioni retroattive; ma ciò non ostacola la confisca diretta quando ne sussistano i presupposti.

Massime di principio

  • Anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può disporre la confisca del "prezzo" o del "profitto" del reato quando la misura è qualificabile come confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna con accertamenti sostanziali rimasti inalterati.
  • La confisca di denaro va in genere qualificata come confisca diretta (non per equivalente) per la natura fungibile del bene; pertanto l'allegazione o prova di origine lecita della specifica somma non impedisce automaticamente la confisca diretta.
  • La confisca per equivalente è soggetta a limiti diversi (tra cui il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli) e va distinta rigorosamente dalla confisca diretta.
  • Contestazioni relative all'appartenenza di somme a terzi richiedono interesse e sono spesso più appropriate nella fase esecutiva; l'impugnazione in cassazione può essere inammissibile per carenza di interesse su questioni di fatto o esecutive.
  • Questioni sulla precisa individuazione e quantificazione delle somme da confiscare attengono alla fase esecutiva e non sono normalmente rimediabili con il ricorso per cassazione.

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