Sentenza n. 616/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto di reingresso in Italia emesso il 28.02.2025 e notificato in data 03.03.2025 dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca al sig. -OMISSIS- posizione n.214064024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca e notificato il 3 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino nato in Italia nel 2002, aveva vissuto regolarmente nel territorio nazionale con la famiglia, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel 2011 si era trasferito in Marocco con il nucleo familiare per consentire al padre, affetto da grave disturbo bipolare, di ricevere cure comprendenti psicoterapia in lingua araba e somministrazione di farmaci. Dopo la conclusione delle cure, la famiglia aveva ottenuto il rientro in Italia, mentre il ricorrente non vi era potuto rientrare perché il suo permesso di soggiorno non era stato tempestivamente rinnovato. La domanda di visto di reingresso era stata respinta sulla base del parere contrario della Questura, fondato sul superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto o carenza di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 8 d.P.R. 394/1999 e dell’art. 10 l. 241/1990, per non avere l’amministrazione adeguatamente considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. Ha inoltre sostenuto la necessità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina, tale da consentire la valutazione delle ragioni di forza maggiore che avevano determinato l’assenza prolungata e la tardiva richiesta di reingresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento e ha annullato il diniego del visto di reingresso. Il giudice ha ritenuto che l’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, letto insieme all’art. 13, comma 4, dello stesso decreto, non precluda all’interessato la possibilità di giustificare il mancato rinnovo del permesso, il prolungamento dell’assenza dal territorio nazionale e la tardiva istanza di reingresso mediante la deduzione di gravi e comprovati motivi o di una causa di forza maggiore. L’amministrazione non può quindi fondare il diniego sulla sola constatazione del superamento del termine, quando siano state rappresentate circostanze potenzialmente idonee a giustificare l’assenza e siano coinvolti diritti fondamentali e un significativo radicamento dello straniero in Italia. Nel caso concreto, la decisione è stata ritenuta formalistica, viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, perché non aveva valutato le ragioni connesse alle condizioni di salute del padre e le altre circostanze impeditive del tempestivo rientro. L’amministrazione dovrà rieditare il procedimento, esaminando in concreto la causa di forza maggiore e verificando se sussista un impedimento oggettivamente insuperabile, restando salva la sua discrezionalità valutativa e l’adozione degli ulteriori provvedimenti. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La disposizione non esclude che l’interessato possa giustificare il mancato rinnovo, l’assenza prolungata e la tardiva richiesta di reingresso per gravi motivi o cause di forza maggiore; l’amministrazione deve esaminare tali circostanze prima di decidere.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
La previsione della deroga per gravi e comprovati motivi consente una rimessione in termini quando l’interruzione del soggiorno sia riconducibile a una causa di forza maggiore oggettivamente insuperabile.
art. 10 l. 241/1990
Le osservazioni presentate dall’interessato dopo il preavviso di diniego devono essere effettivamente valutate; la loro mancata considerazione concorre a integrare il difetto di istruttoria e di motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il superamento dei termini previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno e per la richiesta del visto di reingresso non legittima automaticamente il diniego quando l’interessato deduca gravi e comprovati motivi o una causa di forza maggiore idonea a spiegare l’assenza prolungata e il tardivo adempimento.
- L’amministrazione competente a decidere sul reingresso deve esaminare in concreto le circostanze impeditive rappresentate dallo straniero, comprese quelle relative alla salute di un parente di primo grado, e non può limitarsi a una verifica formalistica del decorso dei termini.
- Quando siano coinvolti diritti fondamentali e risulti un significativo radicamento dello straniero nel territorio nazionale, la disciplina sul reingresso deve essere interpretata in modo conforme ai principi di eguaglianza sostanziale e di inclusione, escludendo automatismi ostativi non preceduti da una valutazione individualizzata.
- L’omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego e delle ragioni di forza maggiore dedotte dall’interessato vizia il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento del diniego di reingresso impone la riedizione del procedimento, senza predeterminare l’esito finale: l’amministrazione conserva la discrezionalità nel verificare se la causa dedotta abbia costituito un impedimento oggettivamente insuperabile e se sussistano gli altri requisiti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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