Sentenza del 20/07/2016 n. 6341 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Soggettività passiva - Veicoli concessi in locazione finanziaria - Utilizzatori - Società di leasing - Assenza di pagamento cumulativo - Responsabilità solidale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria. In particolare, si discute se la società di leasing sia responsabile in solido con l'utilizzatore quando non abbia esercitato la facoltà di effettuare il pagamento cumulativo delle tasse dovute per tutti i veicoli concessi in leasing, secondo le modalità stabilite dall'ente competente.
La decisione
La sentenza ha escluso la responsabilità solidale della società di leasing. Quando la società non sceglie di effettuare il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Di conseguenza, la pretesa impositiva non può essere rivolta alla società di leasing sulla base della sola titolarità del veicolo, in assenza dell'opzione per il pagamento cumulativo.
Norme richiamate
Disciplina della tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria
La soggettività passiva, durante il periodo di locazione finanziaria, ricade sull'utilizzatore. La società di leasing può assumere un ruolo nel pagamento cumulativo solo se esercita volontariamente la relativa facoltà secondo le modalità stabilite dall'ente competente.
Regole sulla responsabilità solidale nel pagamento della tassa automobilistica
La responsabilità solidale della società di leasing non deriva automaticamente dalla proprietà o dalla concessione del veicolo in leasing; essa è esclusa quando non vi sia stata l'opzione per il pagamento cumulativo.
Massime di principio
- Nel leasing automobilistico, per individuare il soggetto obbligato al pagamento della tassa occorre verificare la disciplina applicabile e, soprattutto, se la società di leasing abbia esercitato la facoltà di pagamento cumulativo.
- In assenza di pagamento cumulativo da parte della società di leasing, l'obbligazione tributaria grava esclusivamente sull'utilizzatore per i periodi di durata del contratto.
- La responsabilità solidale non può essere presunta sulla base della mera proprietà del veicolo: deve risultare da una specifica previsione normativa o dall'esercizio della facoltà di pagamento cumulativo.
- Per contestare una richiesta rivolta alla società di leasing è rilevante documentare sia la durata del contratto sia l'eventuale mancato esercizio dell'opzione per il pagamento cumulativo.
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