Cassazione Civile, Ordinanza n. 23396/2025 del 16/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un soggetto proprietario pro quota di un terreno occupato per la realizzazione di un edificio residenziale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di maggior indennizzo. I fatti rilevanti emergono così: il comune aveva emesso un decreto di occupazione d'urgenza ai sensi del d.P.R. n. 327/2001; il proprietario aveva accettato l'indennità di esproprio provvisoriamente determinata e aveva ricevuto prima l'80% e poi il residuo 20%; successivamente era stato emanato il decreto definitivo di esproprio; il comune aveva poi quantificato e pagato l'indennità per l'occupazione del fondo. Il proprietario sosteneva che tale ultima indennità fosse stata calcolata in modo errato, in particolare sulla base del solo residuo 20% dell'indennizzo di esproprio già corrisposto, e che fosse errato anche il computo della durata dell'occupazione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22-bis, 50 e 41 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tardiva l'opposizione e nel ritenere non necessario il previo intervento della Commissione provinciale espropri. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, e comunque infondato, poiché l'accettazione dell'indennità di esproprio preclude la successiva contestazione dell'ammontare e rende superflua la richiesta di determinazione alla Commissione provinciale; il termine per contestare l'indennità di occupazione decorre dalla sua liquidazione da parte del comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, comunque, ne ha escluso la fondatezza nel merito. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della liquidazione dell'indennità effettuata dal comune, non essendo stata adita la Commissione provinciale ex art. 41 d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre affermato che l'accettazione dell'indennità di esproprio impedisce di contestarne successivamente l'ammontare e rende inutile il ricorso alla Commissione provinciale per la quantificazione dell'indennità di occupazione. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001
richiamato come base del decreto di occupazione d'urgenza del fondo; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento
art. 41 d.P.R. n. 327/2001
la Commissione provinciale prevista dalla norma non era stata adita; la sua richiesta è ritenuta superflua quando l'indennità di esproprio sia stata accettata e la contestazione riguardi solo l'indennità di occupazione
art. 50 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione decisoria specifica
art. 53 d.P.R. n. 327/2001
menzionato dalla Corte d'appello in modo impreciso; la Cassazione rileva che il riferimento corretto era al termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, poi trasfuso nell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
indicato dalla Cassazione come disposizione correttamente richiamabile per il termine perentorio di opposizione alla determinazione dell'indennità
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
indicato come norma in cui è transitato il termine perentorio di opposizione in materia di indennità di espropriazione/occupazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
il motivo è stato formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di legge
art. 366 n. 4 c.p.c.
per dedurre la violazione di legge in cassazione occorre indicare puntualmente le norme, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la decisione impugnata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
d.m. n. 55/2014
richiamato ai fini della liquidazione delle spese
d.m. n. 147/2022
richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta indicare formalmente le norme asseritamente violate: occorre confrontare il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se l'espropriato accetta l'indennità di esproprio, tale scelta è incompatibile con una successiva azione diretta a contestarne l'ammontare, anche se l'accettazione sia accompagnata da riserve o contestazioni successive.
- L'accettazione dell'indennità produce l'immediato arresto del subprocedimento di liquidazione e rende superflua la richiesta di determinazione alla Commissione provinciale espropri per le questioni residue sulla quantificazione dell'indennità di occupazione.
- Quando la controversia riguarda la tempestività dell'opposizione alla liquidazione dell'indennità, il termine decorre dalla comunicazione della liquidazione effettuata dall'amministrazione se non è stata attivata la procedura di determinazione davanti all'organo competente.
- La contestazione dei criteri di calcolo dell'indennità e del periodo di occupazione non è idonea a superare una decisione fondata esclusivamente sulla tardività dell'opposizione se non incide sulla ratio della declaratoria di inammissibilità.
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