Cassazione Civile, Ordinanza n. 27541/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziatore)
La controversia
La controversia nasce da un complesso assetto negoziale del 2003-2005, nell’ambito del quale alcuni soggetti in situazione debitoria e concorsuale si sarebbero accordati con un altro gruppo familiare per reperire risorse, estinguere debiti, acquisire crediti bancari e gestire gli effetti delle procedure fallimentari e di concordato. I ricorrenti sostenevano che le quote di una società costituita per l’operazione (Gestafin) fossero state solo fiduciariamente intestate e che, in base agli accordi, i finanziatori avessero diritto solo al rimborso di quanto effettivamente anticipato, con obbligo di rendiconto e restituzione delle eccedenze eventualmente percepite dagli attivi concorsuali. In sede di merito erano state proposte, tra l’altro, domande di accertamento della simulazione dell’intestazione delle quote, di trasferimento delle stesse, di restituzione di utili e di somme percepite, di rendiconto e, in subordine, di arricchimento senza causa. La Corte d’appello aveva confermato in sostanza la decisione di primo grado, ritenendo che i finanziatori, avendo pagato creditori e acquisito i relativi crediti, potessero legittimamente pretendere l’intero importo dei crediti subentrati e trattenere quanto ricevuto dagli organi concorsuali, senza obbligo di restituire somme agli eredi dei finanziati. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quindici motivi, incentrati su: pretesa violazione del giudicato interno/sostanziale sull’esistenza dell’accordo; omessa pronuncia; errata distribuzione dell’onere della prova; errata qualificazione del rapporto come finanziamento/mutuo e non come mero acquisto di crediti; violazione degli obblighi di rendiconto; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme fallimentari sui riparti e sui concordati; non contestazione; patto commissorio; arricchimento senza causa; ammissione e valutazione delle prove testimoniali e documentali. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, rilevando in sintesi che molte doglianze erano nuove, carenti di autosufficienza o dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha soprattutto condiviso l’impostazione secondo cui, nell’assetto ricostruito dalla sentenza impugnata, l’acquisto di crediti a fronte di un esborso inferiore al loro nominale consente al cessionario di far valere l’intero credito nei confronti dei debitori e di percepire l’intero attivo distribuibile, senza che i debitori possano pretendere di limitare il soddisfacimento al solo prezzo di cessione. È stata quindi confermata la reiezione delle domande restitutorie e di simulazione, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i quindici motivi, evidenziando, tra l’altro, che la Corte d’appello aveva già considerato la complessità dell’operazione economica ma aveva correttamente valorizzato la regola per cui il cessionario di un credito può esigerne l’integrale pagamento anche se lo ha acquistato a prezzo inferiore; che molte censure introducevano questioni nuove o non autosufficienti; che non vi era omessa pronuncia reale sui capi di domanda, ma semmai dissenso sulla motivazione; che non risultava una violazione dell’art. 2697 c.c. perché non era stato invertito l’onere della prova; che le doglianze sull’art. 1713 c.c., sul patto commissorio, sull’art. 2041 c.c. e sulle prove erano formulate in modo generico o non erano idonee a scalfire le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti per invocare un preteso giudicato sull’esistenza dell’accordo; la Corte esclude la violazione, perché la decisione di merito non ha negato la complessità dell’operazione economica, ma ha attribuito ad essa effetti giuridici diversi da quelli prospettati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale evocata per dedurre violazioni di legge sostanziale; la Corte ribadisce che il vizio va specificamente correlato alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per omessa pronuncia e nullità della sentenza; la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda, non quando si contesti la risposta motivazionale o la valutazione di singoli argomenti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso; la Corte afferma che, per gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, occorre riprodurne il contenuto e indicarli specificamente negli atti di causa.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito non ha invertito l’onere probatorio, ma ha valutato gli elementi a sostegno del credito dei finanziatori e del saldo tra quanto sborsato e quanto incassato.
art. 1813 c.c.
evocato per sostenere la natura di mutuo del rapporto; la Corte rileva che, nel caso concreto, l’operazione comprendeva pagamento dei creditori, successione nei crediti e attribuzione dell’attivo, con conseguente infondatezza della censura così formulata.
art. 1815 c.c.
richiamato unitamente all’art. 1813 c.c.; non emerge una specifica interpretazione autonoma diversa da quella appena indicata.
art. 1713 c.c.
invocato per sostenere un obbligo di rendiconto dei finanziatori/mandatari; la censura è dichiarata inammissibile anche per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava affrontata in appello nei termini dedotti.
art. 111 l. fall.
invocato per sostenere che le somme destinate ai creditori debbano essere ripartite e l’eventuale attivo residuo restituito al fallito; la Corte non accoglie la tesi perché la fattispecie è ricondotta all’acquisto di crediti e non al concordato con assunzione.
art. 118 l. fall.
richiamato con la stessa finalità dell’art. 111 l. fall.; la Corte nega la pertinenza della censura al caso concreto.
art. 120 l. fall.
richiamato con la stessa finalità dell’art. 111 l. fall.; la Corte nega la pertinenza della censura al caso concreto.
art. 124 l. fall.
invocato per la disciplina del concordato con assunzione; la Corte ritiene non applicabile tale schema alla fattispecie ricostruita dalla sentenza impugnata.
art. 137 l. fall.
richiamato insieme all’art. 124 l. fall.; la Corte esclude che la vicenda integri un concordato con assunzione.
art. 115 c.p.c.
la Corte afferma che il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non la mera produzione documentale.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, ove la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che l’omissione rilevante riguarda i capi di domanda, non i singoli argomenti o le istanze istruttorie.
art. 2041 c.c.
richiamato in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa; la censura è ritenuta inammissibile anche perché non era dimostrata un’omessa pronuncia sul capo di domanda in termini utili.
art. 2744 c.c.
invocato per sostenere la nullità del preliminare come patto commissorio; la Corte ritiene che la ratio decisoria della sentenza impugnata non sia stata validamente scalfita.
art. 1419 c.c.
richiamato insieme all’art. 2744 c.c. per la nullità parziale; la censura è dichiarata inammissibile per mancata aggressione di tutte le rationes decidendi.
artt. 2721 e 2724 c.c.
invocati per la prova testimoniale e le eccezioni al divieto; la Corte rileva che la doglianza non è adeguatamente argomentata e non dimostra la decisività dei mezzi istruttori richiesti.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il vizio di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto censurate.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato più volte come presidio di autosufficienza del ricorso, sia per atti e documenti sia per questioni processuali non riprodotte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato quale rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta qualunque decisione su un capo di domanda o di eccezione; non ricorre se la censura riguarda soltanto la mancata adesione a singoli argomenti difensivi o la motivazione ritenuta non persuasiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su più ragioni autonome, la mancata contestazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile o infondato.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove o proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
- Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso onere di autosufficienza: quando si fonda la censura su atti o documenti, occorre riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo processuale.
- L’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mera mancata considerazione di singole prove.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non la sola produzione documentale; la mancata contestazione di un documento non equivale automaticamente a non contestazione del fatto che esso intende provare.
- Quando il rapporto sostanziale è ricostruito come cessione di crediti o operazione di subentro nei diritti del creditore, il cessionario può esigere l’integrale pagamento del credito, anche se lo ha acquistato a un prezzo inferiore, salvo diversa pattuizione o diverso titolo dimostrato.
- La censura di violazione di legge deve indicare in modo specifico quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata; non è sufficiente richiamare disposizioni astrattamente pertinenti senza misurarsi con la concreta motivazione della decisione.
- Le domande e le eccezioni nuove sono inammissibili in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e già emerse nel giudizio di merito; chi le deduce deve indicare dove e come le abbia già prospettate nei gradi precedenti.
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