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Sentenza

Sentenza n. 7543/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 5527/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 5527/2025 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 5527/2025 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, non impugnata dal Ministero e quindi passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato l'Amministrazione anche al pagamento delle spese di lite. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha pertanto chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario costituiva un titolo esecutivo ritualmente azionato e notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento delle somme dovute. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inerzia ulteriore, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà operare entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza dispone anche la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non adempia agli obblighi conformativi o di pagamento derivanti dal titolo.
  • Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica deve essere verificata la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine e di nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario opera entro il termine stabilito dal giudice e può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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