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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34292/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (figlia)

La controversia

La controversia nasce dal versamento in contanti di euro 30.000, documentato da una dichiarazione della destinataria che attestava la ricezione della somma dal padre il 1 marzo 2013, senza ulteriori specificazioni sul titolo. Il padre ha agito chiedendo la restituzione della somma, sostenendo in via principale che fosse stata erogata a titolo di mutuo e, in subordine, che si trattasse di una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo restitutorio. I giudici di merito hanno ritenuto provata solo la dazione del denaro, ma non il titolo restitutorio né la prova della donazione come causa del trasferimento. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la prova della donazione senza spiegare perché le allegazioni concordi delle parti non valessero anche come prova dei fatti costitutivi; ha inoltre richiamato una dichiarazione della convenuta, secondo cui il denaro non proveniva dai conti correnti del padre ma costituiva un lascito del nonno, e la testimonianza dell'unica presente alla consegna, secondo cui il padre avrebbe detto di voler "regalare" alla figlia denaro del nonno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che la censura, pur formalmente prospettata come difetto di motivazione, mirava in realtà a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove. Ha ribadito che tale valutazione è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ipotesi non dedotta correttamente e comunque non ravvisabile, poiché la Corte d'appello aveva esaminato i fatti rilevanti e motivato in modo non apparente, perplesso o contraddittorio. Esclusa la prova che il versamento fosse avvenuto a titolo di donazione, è risultata logicamente confermata la reiezione della domanda di restituzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza richiama il parametro del requisito di motivazione della decisione, escludendo che nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello fosse apparente, perplessa o contraddittoria.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato come nullità della sentenza per vizio motivazionale, ma la Corte ha rilevato che la doglianza investiva in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La misura dell'ulteriore contributo unificato è parametrata a quello già dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda fattuale appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • L'omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • Per dedurre utilmente il vizio motivazionale è necessario indicare un fatto storico decisivo del tutto omesso dall'esame, non limitarsi a censurare la sufficienza o la maggiore persuasività della motivazione.
  • La non contestazione opera sul piano probatorio, ma non trasforma automaticamente le allegazioni delle parti in una qualificazione giuridica vincolante per il giudice.
  • Se manca la prova del titolo del trasferimento di denaro invocato a fondamento della domanda di restituzione, la domanda non può essere accolta solo sulla base di una diversa ricostruzione congetturale della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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