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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-532/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod - upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘support for the regime’ – State-owned enterprise – Error of assessment. — Case T-532/21

Giurisprudenza europea62021TJ0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di MAZ contro le misure restrittive UE adottate e poi confermate nei suoi confronti in relazione alla situazione in Bielorussia. Ha ritenuto che il Consiglio disponesse di una base fattuale sufficiente per considerare la società un soggetto che sostiene il regime Lukashenko, soprattutto per il suo ruolo di impresa statale e per i flussi finanziari verso lo Stato. Le contestazioni relative alla notifica e all’esatta denominazione societaria sono state giudicate irrilevanti ai fini della legittimità degli atti.

Conferma della legittimità dell’inserimento e del mantenimento di un’impresa statale bielorussa nelle liste UE di congelamento fondi per supporto al regime Lukashenko, in assenza di errore di valutazione.

La questione giuridica

Se il Consiglio abbia violato il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale effettiva per un’asserita mancata notifica e per un errore nella denominazione della società; e, soprattutto, se abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che MAZ "sostenga" il regime Lukashenko, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC e dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che un’impresa statale bielorussa può essere validamente iscritta nelle liste UE quando, sulla base di elementi concreti e sufficientemente dettagliati, risulti che essa costituisce una fonte di entrate per il regime Lukashenko e quindi lo sostiene, in particolare mediante supporto finanziario. La mera circostanza che i dividendi o i contributi obbligatori siano previsti dal diritto bielorusso, o che l’impresa non controlli la successiva destinazione di tali somme, non esclude la qualificazione di "supporto"; inoltre, un’eventuale imprecisione nella denominazione non incide sulla legittimità della misura se il destinatario è stato comunque identificato e ha potuto difendersi. Ne consegue la conferma sia dell’inserimento iniziale sia del mantenimento nelle liste, senza errori di valutazione né violazioni del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articoli 75 e 215 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2012/642/PESC
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Regolamento (UE) n. 1014/2012
  • Decisione 2012/36/PESC
  • Regolamento (UE) n. 114/2012
  • Decisione (PESC) 2021/1002
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/997
  • Decisione (PESC) 2023/421
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale

Congelamento di fondi nei confronti di un’impresa statale bielorussa per sostegno al regime Lukashenko

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod – upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (MAZ) contro gli atti del Consiglio che hanno inserito e poi mantenuto il suo nome nelle liste UE soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. La controversia si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Bielorussia e alla repressione politica successiva alle elezioni dell’agosto 2020.

Parti e atti impugnati

La ricorrente è una società con sede a Minsk, produttrice di veicoli a motore. Il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea, autore della decisione e del regolamento di esecuzione iniziali del 21 giugno 2021 e degli atti di mantenimento del 24 febbraio 2023, con i quali la misura è stata confermata nei confronti della società.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 29 TUE, quale base della decisione PESC;
  • gli articoli 75 e 215 TFUE, richiamati nel contesto del regolamento originario sulle misure restrittive contro la Bielorussia;
  • la decisione 2012/642/PESC e il regolamento (CE) n. 765/2006, come modificati, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione e l’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 41 e 47;
  • l’articolo 86 e l’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi di ricorso esaminati

La ricorrente articolava, in sostanza, tre censure:

  • violazione dell’articolo 8a, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa, per mancata notifica e per errore nella denominazione sociale;
  • errore manifesto di valutazione dei fatti;
  • violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642, con l’argomento che il Consiglio non avrebbe raggiunto il livello probatorio richiesto per qualificare la società come soggetto che sostiene il regime.

Valutazione del Tribunale sui profili procedurali

Quanto alla notifica, il Tribunale ha ritenuto provata l’avvenuta comunicazione degli atti iniziali mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 22 giugno 2021, recapitata all’indirizzo della sede legale della ricorrente. Le mere affermazioni contrarie rese in udienza sono state considerate non sufficienti a smentire la prova documentale prodotta dal Consiglio.

Quanto all’asserito errore nella denominazione sociale, il Tribunale ha osservato che gli atti indicavano comunque elementi idonei a identificare chiaramente la società, tra cui la sigla OJSC "MAZ", la denominazione "Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ)" e l’indirizzo della sede. Da ciò ha concluso che la ricorrente era stata posta in condizione di comprendere la portata della misura, di accedere al fascicolo e di adire il giudice con piena conoscenza dei motivi, sicché non vi è stata lesione del diritto di difesa né della tutela giurisdizionale effettiva.

Nozione di "supporto al regime" e controllo giurisdizionale

Sul merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve verificare che gli atti poggino su una base fattuale sufficientemente solida. È compito del Consiglio dimostrare la fondatezza delle ragioni addotte; il giudice non si limita a controllarne l’astratta plausibilità.

Il Collegio ricostruisce il significato della nozione di "supporto al regime" alla luce del testo, del contesto e della finalità delle norme. Osserva che tale criterio è stato introdotto per ampliare il novero dei soggetti colpiti dalle misure e aumentare la pressione sul regime Lukashenko, con particolare riferimento anche a forme di sostegno finanziario o materiale.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale ritiene non contestati o comunque provati vari elementi rilevanti:

  • la società è interamente posseduta dallo Stato bielorusso;
  • il suo amministratore generale è nominato tramite una catena di approvazioni che coinvolge organi governativi e il Presidente della Repubblica di Bielorussia;
  • due dei cinque membri del consiglio di sorveglianza sono rappresentanti del governo bielorusso;
  • nel 2019 la società ha realizzato un utile netto significativo;
  • la società versa dividendi allo Stato e contributi obbligatori al Fondo centrale di investimento del Ministero dell’Industria bielorusso.

Da questi elementi il Tribunale deduce che la società rappresenta una fonte di entrata per il regime e, dunque, gli presta supporto finanziario. La circostanza che tali trasferimenti siano previsti dal diritto nazionale, o che l’impresa non controlli direttamente il successivo utilizzo delle somme, non esclude la qualificazione di sostegno, poiché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non richiede una prova dell’uso concreto dei fondi né una responsabilità dell’impresa per le violazioni dei diritti umani commesse dal regime.

Il Tribunale distingue inoltre tali pagamenti dal tema del versamento di imposte: richiama la giurisprudenza secondo cui il pagamento di tasse generalizzate non è di per sé indice di supporto al regime, ma osserva che i dividendi e i contributi previsti dall’Edict n. 637 riguardano una categoria specifica di imprese statali e costituiscono una contribuzione ulteriore rispetto alle imposte. Ciò, anzi, conferma il controllo del regime sulle risorse della società.

Esito sulla legittimità degli atti iniziali e di mantenimento

Poiché i motivi che fondano la qualificazione della ricorrente come soggetto che sostiene il regime sono ritenuti sufficientemente specifici, corroborati e privi di errore di fatto o di diritto, il Tribunale afferma che essi sono di per sé idonei a giustificare sia l’iscrizione iniziale sia il mantenimento nelle liste. Non essendo necessario esaminare gli altri motivi di iscrizione, il ricorso è stato respinto integralmente.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, applicando il principio della soccombenza di cui all’articolo 134 del regolamento di procedura.

Portata pratica della decisione

La sentenza conferma un orientamento rigoroso in materia di misure restrittive contro la Bielorussia: l’Unione può includere nelle liste anche imprese pubbliche che, per struttura proprietaria e flussi finanziari verso lo Stato, contribuiscono economicamente al regime. Per gli operatori, la decisione segnala che la difesa contro una listing non può limitarsi a contestare la forma della denominazione o l’uso finale dei fondi, ma deve incidere in modo puntuale sulla base fattuale del supposto sostegno al regime.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondisocietà statalitutela giurisdizionale effettiva

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