Cassazione Civile, Ordinanza n. 11555/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente in pensione di una banca ha chiesto l'incremento dell'assegno perequativo previsto dalla lettera di assunzione, sostenendo che un precedente giudicato di merito avesse interpretato la clausola nel senso di garantire, nel tempo, un trattamento pari all'80% dello stipendio base del dirigente di pari grado in servizio al 31 dicembre 1996. La Corte d'appello ha invece ritenuto che quel giudicato avesse definito in via definitiva la quantificazione dell'assegno in misura fissa dal 1° gennaio 1997, poi solo rivalutabile secondo la perequazione automatica, escludendo la persistenza del criterio percentuale invocato dal pensionato. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente, ma in concreto la censura mirava a contestare l'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice di merito e a ottenere una diversa ricostruzione del suo contenuto precettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse comprensibile e non meramente apparente, sicché non vi fosse violazione del minimo costituzionale di cui all'art. 111, sesto comma, Cost. Ha inoltre osservato che la doglianza, formalmente proposta come vizio di motivazione, si risolveva in una richiesta di riesame del merito dell'interpretazione del giudicato, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti lacune insanabili tali da renderla meramente apparente, al di sotto del minimo costituzionale di intelligibilità.
art. 12 preleggi
L'interpretazione del provvedimento giurisdizionale può avvalersi delle regole ermeneutiche della legge, in quanto espressione di criteri logico-razionali utili a ricostruire il significato del comando giudiziale.
artt. 1362 ss. c.c.
Per l'interpretazione della sentenza possono applicarsi anche i canoni ermeneutici dettati per gli atti negoziali, in quanto compatibili, con attenzione al testo complessivo e al senso delle espressioni utilizzate.
art. 1362 c.c.
Rileva il criterio letterale e complessivo, da leggere unitariamente per ricostruire il significato dell'atto/sentenza.
art. 1363 c.c.
Le varie parti del testo vanno interpretate nel loro sistema e in connessione reciproca, integrandosi a vicenda.
art. 1371 c.c.
In presenza di espressioni polisense, deve privilegiarsi l'interpretazione più coerente con la natura dell'atto e con la sua funzione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza, quale atto giurisdizionale portatore di un comando idoneo al giudicato, si interpreta mediante criteri logico-sistematici che valorizzano il tenore letterale del dispositivo e della motivazione letti unitariamente.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi in cui la decisione sia priva di un reale percorso argomentativo e non quando il ricorrente si limiti a proporre una diversa lettura del decisum o del giudicato.
- Quando la censura investe l'interpretazione di un precedente giudicato, la parte deve dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici della sentenza; non è sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa del suo contenuto precettivo.
- Nell'interpretazione del provvedimento giudiziale possono essere richiamati, in quanto compatibili, sia i criteri dell'art. 12 preleggi sia quelli degli artt. 1362 ss. c.c., ma restano inammissibili regole tipicamente negoziali inconciliabili con la natura autoritativa della sentenza.
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