Cassazione Civile, Ordinanza n. 21924/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione sindacale con cui era stato riconosciuto al lavoratore un importo lordo di euro 125.945,00 a titolo di "incentivo all'esodo" in relazione alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. La società aveva operato una trattenuta fiscale e versato l'importo all'erario. Il lavoratore, ritenendo di aver diritto alla corresponsione integrale della somma e sostenendo che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, il reddito dovesse essere tassato in Germania dopo il trasferimento della propria residenza in tale Stato, intimava precetto per ottenere il pagamento di quanto trattenuto, oltre accessori. La società proponeva opposizione a precetto e i giudici di merito accoglievano l'opposizione, ritenendo legittima la ritenuta fiscale in Italia perché l'incentivo all'esodo costituisce reddito da lavoro dipendente e la prestazione lavorativa era stata svolta esclusivamente in Italia. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania, sostenendo che la tassazione dovesse avvenire nello Stato di residenza al momento del pagamento, cioè in Germania, e con il secondo motivo violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando che il verbale di conciliazione fosse stato interpretato in modo non aderente al suo tenore letterale, perché avrebbe imposto il pagamento dell'intero importo lordo senza trattenute fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'incentivo all'esodo ha natura di corrispettivo erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e rientra nella nozione di reddito da lavoro dipendente; pertanto, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania, è imponibile nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata svolta, qui l'Italia, essendo irrilevante il successivo trasferimento di residenza del lavoratore in Germania al momento del pagamento. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo di interpretazione contrattuale, osservando che nel verbale risultava solo l'indicazione dell'importo "lordo" e non la previsione di un pagamento dell'"intero" importo netto da ogni imposizione, sicché non vi era violazione del canone letterale ex art. 1362 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni
I salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili nello Stato di residenza del percettore solo se l'attività non è svolta nell'altro Stato contraente; se l'attività è svolta nell'altro Stato, le remunerazioni sono imponibili in quest'ultimo. La disposizione è stata applicata valorizzando il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non il luogo di residenza al momento del pagamento.
art. 6 TUIR
Richiamato dal ricorrente come norma che la Corte di merito avrebbe dovuto disapplicare; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la sua non applicazione diretta solo nella misura in cui operava la disciplina convenzionale, ma ha confermato la tassazione in Italia in ragione della natura del reddito e del luogo di svolgimento dell'attività.
art. 17 TUIR
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la qualificazione dell'incentivo all'esodo come reddito da lavoro dipendente.
art. 23 TUIR
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha confermato l'assoggettamento a imposizione in Italia della somma per la sua connessione con l'attività lavorativa svolta nel territorio italiano.
art. 51 TUIR
Usato dai giudici di merito per qualificare l'incentivo all'esodo come reddito da lavoro dipendente; la Cassazione ha ritenuto conforme tale qualificazione alla propria giurisprudenza.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del verbale di conciliazione non è stata ritenuta contraria al criterio letterale, poiché nel testo risultava la sola indicazione dell'importo "lordo" e non una pattuizione che imponesse il pagamento dell'intero importo al netto di trattenute fiscali.
art. 10 Cost.
Richiamato nel primo motivo in combinazione con la Convenzione internazionale; non ha inciso sull'esito, essendo stata applicata la disciplina convenzionale conforme ai vincoli internazionali.
art. 11 Cost.
Richiamato nel primo motivo in combinazione con la Convenzione internazionale; non ha inciso sull'esito della controversia.
art. 2, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218
Richiamato nel primo motivo quale norma sul rapporto tra diritto interno e norme internazionali; la Corte ha ribadito la prevalenza della convenzione internazionale come norma speciale.
art. 117 Cost.
Richiamato in motivazione per ribadire che la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'incentivo all'esodo, quale corrispettivo riconosciuto al lavoratore in cambio del consenso alla cessazione anticipata del rapporto, ha natura di reddito da lavoro dipendente e segue il relativo regime fiscale.
- Ai fini dell'art. 15 delle convenzioni contro le doppie imposizioni, la potestà impositiva si radica nello Stato in cui l'attività lavorativa è effettivamente svolta; il successivo trasferimento di residenza del percettore non è di per sé decisivo se il reddito deriva da prestazione resa interamente nell'altro Stato contraente.
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in quanto norme speciali e pattizie, prevalgono sulla disciplina interna incompatibile, ma la loro corretta applicazione richiede la verifica del collegamento del reddito con lo Stato di svolgimento dell'attività.
- In sede di interpretazione contrattuale, il richiamo al solo importo "lordo" non basta a fondare la pretesa che il creditore debba ricevere l'intera somma senza operare le ritenute fiscali previste dalla legge; occorre una previsione testuale chiara e univoca.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la lettura del testo negoziale senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici ulteriori rispetto a quello letterale difficilmente può superare il vaglio di fondatezza.
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