Ordinanza n. 697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate presso un immobile sito in Via Pisciricolo n. 5
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Campania, che aveva definito in parte con declaratoria di improcedibilità e in parte con rigetto il ricorso proposto contro il provvedimento comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché contro gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’eventuale esecuzione della decisione e, conseguentemente, dell’ordinanza demolitoria nelle more della definizione del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con cognizione limitata alla fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha ritenuto meritevole di apprezzamento la deduzione relativa al danno grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’esecuzione della sentenza impugnata durante il giudizio. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° luglio 2026 per il prosieguo della trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la sussistenza di peculiari motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza accoglie la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza può essere concessa quando l’esecuzione della decisione nelle more del giudizio di merito sia idonea a produrre un danno grave e irreparabile.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello, fondato sulla ritenuta sussistenza di un danno grave e irreparabile, è adottato nei limiti propri della cognizione cautelare e non anticipa né pregiudica la decisione sul merito.
- Quando accoglie l’istanza cautelare, il giudice d’appello può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata e fissare contestualmente l’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della causa.
Come è indicizzato
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