Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate presso un immobile sito in Via Pisciricolo n. 5

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Campania, che aveva definito in parte con declaratoria di improcedibilità e in parte con rigetto il ricorso proposto contro il provvedimento comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché contro gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’eventuale esecuzione della decisione e, conseguentemente, dell’ordinanza demolitoria nelle more della definizione del merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con cognizione limitata alla fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha ritenuto meritevole di apprezzamento la deduzione relativa al danno grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’esecuzione della sentenza impugnata durante il giudizio. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° luglio 2026 per il prosieguo della trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la sussistenza di peculiari motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza accoglie la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza può essere concessa quando l’esecuzione della decisione nelle more del giudizio di merito sia idonea a produrre un danno grave e irreparabile.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello, fondato sulla ritenuta sussistenza di un danno grave e irreparabile, è adottato nei limiti propri della cognizione cautelare e non anticipa né pregiudica la decisione sul merito.
  • Quando accoglie l’istanza cautelare, il giudice d’appello può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata e fissare contestualmente l’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.