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Sentenza

Sentenza n. 2672/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. n. 19919 dello 08.07.2025 del Responsabile SUAP, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 10481971215-23062025 0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio; b) della nota prot. 18487 del 24.06.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha reso parere negativo, richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 agosto 2025: a1) del provvedimento prot. 24106/2025 del 13.08.25 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale si dispone il non accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 0481971215-23062025-0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio e per l’effetto si rigetta la richiesta di Titolo Unico Autorizzativo; b1) del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico/edilizio di cui al verbale prot. 21568 del 21.07.2025 della Conferenza di Servizi, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a1); c1) della nota prot. 23966 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli acquisita al protocollo del Comune di Bacoli in data 12.08.2025 (per quanto possa occorrere ed essere lesiva per la ricorrente) espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a1); d1) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 agosto 2025: a2) del provvedimento prot. 24570/2025 del 21.08.25 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale si annulla in autotutela il provvedimento n. 24106 del 13.08.2025 e si dispone il non accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 0481971215-23062025-0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio e per l’effetto si rigetta la richiesta di Titolo Unico Autorizzativo; b2) Del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico/edilizio di cui al verbale prot. 21568 del 21.07.2025 della Conferenza di Servizi, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a2); c2) della nota prot. 23966 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli acquisita al protocollo del Comune di Bacoli in data 12.08.2025 (per quanto possa occorrere ed essere lesiva per la ricorrente) espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a2); d2) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 novembre 2025; “a) della nota resa dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali PG/2025/0362975 del 21.07.2025, depositata nel presente giudizio in data 05.08.2025 dalla difesa della Regione Campania; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.”

Giustizia amministrativa202503534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto di una SCIA e della richiesta di titolo unico autorizzativo per l'esercizio di un parcheggio temporaneo, fondato sulla necessità della preventiva Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), nonché successivi provvedimenti comunali di riedizione e annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato a un avviso pubblico comunale per l'individuazione di aree private da destinare a parcheggi temporanei ad uso pubblico e aveva presentato una SCIA per un parcheggio stagionale a raso, senza opere edilizie salvo un bagno chimico mobile. Il primo diniego comunale era fondato sul parere regionale secondo cui l'area ricadeva integralmente nel sito Natura 2000 ZSC/SIC Lago Miseno e l'intervento doveva essere previamente sottoposto a VINCA. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo principalmente che l'art. 32, comma 2-bis, del d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024, qualificando come edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ed escludendole dalle procedure di valutazione ambientale e dall'autorizzazione paesaggistica, avrebbe escluso anche la VINCA. Ha inoltre sostenuto che un parcheggio temporaneo a raso senza opere non fosse idoneo ad alterare l'habitat e fosse compatibile con la disciplina urbanistica comunale. La ricorrente ha impugnato anche i successivi provvedimenti comunali adottati dopo le misure cautelari, il parere urbanistico-edilizio della conferenza di servizi, la nota della Soprintendenza e la nota regionale che ribadiva la necessità della VINCA. In via preliminare, il TAR ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la memoria di replica del Comune depositata oltre il termine di cui all'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti. Ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione sul ricorso introduttivo, poiché i provvedimenti successivi erano stati adottati in esecuzione delle misure cautelari e non esprimevano una volontà amministrativa definitiva di regolare l'assetto degli interessi. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla mancata preventiva VINCA. L'esclusione prevista dall'art. 32, comma 2-bis, del d.l. n. 60/2024 riguarda le procedure di valutazione ambientale disciplinate dalla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e l'autorizzazione paesaggistica, ma non si estende alla VINCA disciplinata dall'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, cui la norma non fa espresso riferimento. La VINCA è necessaria anche per attività prive di opere edilizie quando, per le loro possibili emissioni, rumori, modifiche del suolo o disturbo alla fauna, possano incidere su un sito Natura 2000. La sua acquisizione deve precedere il provvedimento conclusivo e non può essere surrogata da una valutazione successiva. L'interesse pubblico alla disponibilità stagionale di parcheggi e la pregressa reiterazione dell'attività non derogano agli obblighi di tutela ambientale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili perché rivolti contro atti successivi adottati in conseguenza delle misure cautelari, sostituiti o privi di autonoma utilità, e comunque infondati nella parte in cui riproponevano le censure sulla necessità della VINCA. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi

    Il termine per il deposito delle memorie di replica è perentorio; la memoria depositata tardivamente è inutilizzabile.

  • art. 56 c.p.a.

    I provvedimenti comunali adottati in esecuzione delle misure cautelari monocratiche non hanno comportato il definitivo superamento dell'atto originariamente impugnato, sicché non è cessata la materia del contendere.

  • art. 32, comma 2-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024

    escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

    L'esclusione riguarda le procedure VIA, VAS e screening disciplinate dalla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e l'autorizzazione paesaggistica, ma non la VINCA disciplinata autonomamente dal d.P.R. n. 357/1997, in assenza di un espresso richiamo a tale normativa.

  • art. 5 d.P.R. n. 357/1997

    Per interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito e potenzialmente idonei a produrre incidenze significative, il proponente deve presentare lo studio di incidenza e l'autorità competente deve acquisire preventivamente la valutazione prima dell'approvazione definitiva dell'intervento.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    la Via e la Vas comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997

    La disposizione coordina la VINCA con VIA e VAS, ma non rende la VINCA parte della disciplina derogatoria quando VIA e VAS siano escluse.

  • art. 6, paragrafo 2, direttiva 92/43/CEE

    Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva

    La norma impone misure preventive e anticipatorie per evitare degrado degli habitat e perturbazioni significative, anche rispetto ad attività già in corso o prive di opere edilizie.

Massime di principio

  • L'esclusione, prevista da una norma speciale, delle procedure di valutazione ambientale disciplinate dalla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 non comporta, in assenza di un espresso riferimento, l'esenzione dalla Valutazione di incidenza ambientale disciplinata dall'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997.
  • La VINCA è necessaria per piani, progetti o attività non direttamente connessi alla conservazione di un sito Natura 2000 quando possano produrre incidenze significative, anche se l'attività è temporanea, si svolge senza opere edilizie o si colloca nelle immediate vicinanze del sito, purché gli impatti possano raggiungerlo.
  • La VINCA ha funzione propedeutica e deve essere acquisita prima del rilascio del titolo o dell'adozione della determinazione conclusiva; le valutazioni ambientali postume non possono sanare l'omessa valutazione preventiva.
  • Le esigenze di mobilità, sicurezza della circolazione o urgenza stagionale non consentono di disapplicare gli obblighi di tutela dei siti Natura 2000 né di derogare alla preventiva VINCA.
  • Quando l'amministrazione adotta un nuovo atto sfavorevole esclusivamente in esecuzione di una misura cautelare, tale atto non determina di per sé l'improcedibilità del ricorso contro il provvedimento originario, poiché non esprime una definitiva riedizione del potere; il giudice deve comunque scrutinare la legittimità dell'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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