Cassazione Penale, Sentenza n. 39393/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pardo ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati separatamente e rideterminato la pena complessiva in dieci anni e un mese di reclusione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare il giudice dell'esecuzione non avrebbe eseguito il preventivo "scorporo" di tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice di cognizione né avrebbe adeguatamente motivato l'entità degli aumenti ex art. 81 c.p., operando così una determinazione complessiva della pena non conforme ai principi giurisprudenziali e normativi applicabili.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia seguito i principi consolidati (scorporo dei reati riuniti in continuazione, individuazione della pena base per il reato più grave e successiva applicazione motivata degli aumenti per i reati satellite) né abbia fornito motivazione comprensibile sull'entità degli aumenti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per il riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione
art. 416-bis c.p.
Identificato come il reato "più grave" rispetto al quale è stata fissata la pena base nella rideterminazione operata dal giudice dell'esecuzione
art. 81 cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio che impone, nella rideterminazione per continuazione tra sentenze separate, il preventivo scorporo dei reati unificati in sede cognitiva e la necessità di motivare l'entità degli aumenti per i reati satellite; in sostanza l'art. 81 va applicato con motivazione che renda possibile il controllo del percorso logico-giuridico
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per definire il criterio di individuazione del reato "più grave" (quello per il quale sia stata inflitta la pena più alta) utile alla determinazione della pena base
artt. 132 e 133 cod. pen.
Ricondotti come parametri entro i quali il giudice esercita il proprio potere discrezionale nella determinazione della pena e degli aumenti, il che impone adeguata motivazione delle scelte discrezionali
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente deve prima "scorporare" tutti i reati unificati in sede cognitiva, individuare il reato più grave (ai sensi dell'art. 187 disp. att.) e fissare la pena base su quel reato
- Solo dopo aver fissato la pena base il giudice può applicare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione, e ciascun aumento va adeguatamente motivato
- La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico sia in ordine alla scelta della pena base sia sull'entità dei singoli aumenti; il rispetto del mero limite legale (es. il triplo della pena base) non è sufficiente
- Se il giudice intende confermare gli aumenti quantificati in sede di cognizione per reati satellite, può farlo richiamando le ragioni della motivazione cognitiva, ma tale richiamo deve essere esplicito e idoneo a consentire il controllo
- La mancata applicazione della procedura di scorporo o la carenza motivazionale espone la determinazione della pena al rischio di annullamento e rinvio per nuovo esame
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