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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24390/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: l'omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, formulata in sede di conclusioni nel giudizio di appello. La Corte di cassazione rileva però che, nel caso concreto, non risultava una richiesta specifica già proposta nell'atto di appello o comunque in conclusioni, accompagnata da precisi dati di fatto astrattamente idonei a sostenerla; perciò il vizio dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il collegio ha richiamato il principio per cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio attenuanti non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione o violazione di legge quando l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica, supportata da adeguati riferimenti fattuali, tale da imporre un confronto motivazionale del giudice.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    La decisione richiama implicitamente la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, valorizzandone la necessità di una specifica allegazione difensiva per poter pretendere una motivazione del giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante da parte del giudice di appello non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione se la difesa non abbia formulato una richiesta specifica e puntuale, corredata da dati di fatto idonei a sorreggerla.
  • Perché possa censurarsi l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento di un'attenuante, è necessario che la parte abbia introdotto nel giudizio di appello una domanda chiara e circostanziata, tale da imporre al giudice un effettivo dovere di risposta.
  • La mera evocazione in sede conclusiva di un'attenuante, senza un'effettiva deduzione fattuale e senza specifica richiesta già articolata in appello, non consente di configurare un vizio di violazione di legge o di motivazione in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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