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Direttiva 2009/34

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde la precedente direttiva 71/316/CEE e stabilisce il quadro comune europeo per l’approvazione CE del modello e la verifica prima CE degli strumenti di misura. L’obiettivo è ridurre gli ostacoli agli scambi derivanti da discipline metrologiche nazionali divergenti, garantendo al contempo un livello uniforme di controllo tecnico e di affidabilità delle misurazioni. Essa prevede regole generali, rinviando a direttive particolari per le prescrizioni tecniche specifiche, i controlli e le condizioni di sostituzione delle norme nazionali. Sono inoltre disciplinati i poteri degli Stati membri, gli obblighi di notifica, i marchi CE e l’adattamento al progresso tecnico.

Disposizioni comuni per l’approvazione CE del modello, la verifica prima CE e i controlli metrologici degli strumenti di misura e di taluni prodotti collegati.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli strumenti di misura come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, nonché alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, ai mezzi necessari alla loro applicazione, oltre che alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico e alla marcatura dei quantitativi precondizionati. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, imponendo il reciproco riconoscimento dell’approvazione CE del modello e della verifica prima CE per gli strumenti e prodotti muniti dei marchi CE previsti. Non elimina i controlli nazionali in quanto tali, ma le differenze tra regolamentazioni che ostacolano gli scambi; si coordina con direttive particolari per singole categorie di strumenti e prodotti.

Disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

La direttiva rifonde la direttiva 71/316/CEE e costituisce il quadro generale europeo per l’approvazione CE del modello, la verifica prima CE e i controlli metrologici connessi agli strumenti di misura e ad alcune categorie di prodotti. La finalità dichiarata è ridurre gli ostacoli agli scambi e le disparità concorrenziali derivanti dalle diverse discipline nazionali, senza sopprimere i controlli nazionali destinati a tutelare acquirenti e correttezza delle misurazioni.

Obiettivi e logica normativa

Il legislatore unionale afferma che le prescrizioni comunitarie devono garantire strumenti idonei a fornire misurazioni sufficientemente esatte in relazione all’uso previsto. La direttiva stabilisce norme generali comuni, mentre le direttive particolari, relative alle singole categorie di strumenti o prodotti, precisano le esigenze tecniche, le procedure di controllo e, se del caso, il momento in cui le norme comunitarie sostituiscono quelle nazionali.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 si applica:

  • agli strumenti di misura, definiti come parti di strumenti, dispositivi complementari e impianti di misurazione;
  • alle unità di misura e all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico;
  • alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico e alla marcatura dei quantitativi precondizionati. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di strumenti o prodotti conformi e muniti dei marchi CE previsti, per i motivi disciplinati dalla direttiva e dalle direttive particolari applicabili.

Rapporto con le direttive particolari

Le direttive particolari hanno un ruolo essenziale, perché specificano:

  • le procedure di approvazione e verifica;
  • le caratteristiche metrologiche;
  • le prescrizioni tecniche di costruzione e funzionamento;
  • le regole relative alle materie di cui all’articolo 1, paragrafi 1, lettere b) e c). Possono anche fissare la data dalla quale le disposizioni dell’Unione si sostituiscono alle norme nazionali vigenti.

Approvazione CE del modello

Gli articoli 2-7 disciplinano l’approvazione CE del modello.

L’approvazione è rilasciata dagli Stati membri secondo la direttiva e le direttive particolari. Essa consente l’ammissione degli strumenti alla verifica prima CE e, se la verifica prima non è richiesta, autorizza l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio.

La domanda può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, e per uno stesso strumento può essere presentata in un solo Stato membro. Lo Stato che ha rilasciato l’approvazione deve essere informato di ogni modifica o aggiunta al modello approvato e ne informa gli altri Stati membri.

Le modifiche o aggiunte che incidono o possono incidere sul risultato della misurazione o sulle condizioni regolamentari di impiego richiedono un’approvazione CE complementare del modello. Se la modifica interviene dopo un cambiamento del quadro normativo tale da rendere possibile l’approvazione solo secondo le nuove regole, deve essere rilasciata una nuova approvazione.

L’articolo 4 prevede il certificato di approvazione CE del modello, che riproduce i risultati dell’esame e le altre condizioni da rispettare. Il contrassegno di approvazione CE è indicato nel certificato e, nei casi previsti, deve essere apposto sullo strumento.

L’articolo 5 stabilisce che:

  • l’approvazione vale dieci anni;
  • può essere prorogata per ulteriori periodi di dieci anni;
  • il numero degli strumenti fabbricabili in conformità al modello approvato è illimitato. Se l’approvazione non è prorogata, resta comunque applicabile agli strumenti già in servizio.

È prevista anche un’approvazione CE del modello di effetto limitato per tecniche nuove non previste dalla direttiva particolare, previa consultazione degli altri Stati membri. Essa può comportare limitazioni quantitative, obblighi di notifica dei luoghi di installazione, limiti d’uso e restrizioni tecniche. È concessa solo se la direttiva particolare è già entrata in vigore e se non vi è deroga agli errori massimi tollerati. La validità è di due anni, prorogabile di tre anni.

L’articolo 6 consente, quando per una categoria di strumenti non è richiesta l’approvazione CE del modello, l’apposizione da parte del fabbricante di un contrassegno speciale sotto la sua responsabilità.

L’articolo 7 disciplina i casi di revoca e sospensione. L’approvazione può essere revocata se gli strumenti non sono conformi al modello o alle disposizioni applicabili, se non sono rispettate le esigenze del certificato o le condizioni dell’approvazione limitata, oppure se l’approvazione è stata concessa indebitamente. Deve essere revocata se emerge un difetto generale che rende gli strumenti inadatti allo scopo. In caso di accertamento del difetto o di non conformità, lo Stato membro può sospendere l’immissione sul mercato e in servizio e deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri.

Verifica prima CE

Gli articoli 8-11 regolano la verifica prima CE, definita come controllo e conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo al modello approvato e/o alle direttive particolari. La verifica si concretizza nel marchio di verifica prima CE.

Gli Stati membri procedono alla verifica CE degli strumenti presentati se la loro attrezzatura lo consente. La verifica può essere effettuata in un solo tempo oppure in più tempi, secondo le direttive particolari e la natura dello strumento.

L’articolo 9 indica gli oggetti del controllo:

  • appartenenza a una categoria esonerata dall’approvazione del modello e conformità alle prescrizioni tecniche applicabili;
  • oppure, se lo strumento ha ottenuto l’approvazione del modello, conformità al modello approvato e alle direttive particolari vigenti al momento del rilascio dell’approvazione. L’esame verte in particolare su qualità metrologiche, errori massimi tollerati, costruzione idonea a evitare un deterioramento significativo nell’uso normale, e presenza delle indicazioni regolamentari e degli spazi per i marchi.

L’articolo 10 prevede l’apposizione dei marchi di verifica parziale o definitiva CE sullo strumento che ha superato la verifica. L’articolo 11 stabilisce che, per le categorie esonerate dalla verifica prima CE, il fabbricante appone sotto la propria responsabilità un contrassegno speciale di approvazione del modello in esagono.

Disposizioni comuni: marchi, organismi e lingua

L’articolo 12 impone agli Stati membri di adottare misure per evitare l’uso di marchi o iscrizioni confondibili con i marchi CE.

L’articolo 13 richiede la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dei servizi, organismi e istituti autorizzati a svolgere gli esami previsti, rilasciare i certificati di approvazione e apporre il marchio di verifica prima CE.

L’articolo 14 consente agli Stati membri di esigere che le iscrizioni regolamentari siano redatte nella/e loro lingua/e ufficiale/i.

Controlli degli strumenti in servizio

L’articolo 15 demanda alle direttive particolari la disciplina dei controlli sugli strumenti già in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, con particolare riguardo agli errori massimi tollerati in servizio. Se le norme nazionali sugli strumenti non marcati CE prevedono requisiti inferiori, tali requisiti possono fungere da criterio per i controlli.

Adattamento al progresso tecnico e comitologia

L’articolo 16 attribuisce alla Commissione il potere di adottare le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva e gli allegati delle direttive particolari. Si tratta di misure destinate a modificare elementi non essenziali, adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

L’articolo 17 prevede l’assistenza di un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e rinvia alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.

Disposizioni finali, trasposizione e abrogazione

L’articolo 18 impone che ogni decisione di rifiuto, revoca, mancata proroga o divieto di immissione sul mercato o in servizio sia motivata e notificata all’interessato, con indicazione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi e dei termini per proporli.

L’articolo 19 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore.

L’articolo 20 abroga la direttiva 71/316/CEE, ma fa salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 22 indica gli Stati membri come destinatari.

Allegati: elementi tecnici essenziali

Gli allegati I e II dettagliano rispettivamente la procedura di approvazione CE del modello e la verifica prima CE.

L’allegato I disciplina, tra l’altro:

  • contenuto della domanda;
  • documentazione tecnica da presentare;
  • modalità di esame;
  • certificato e contrassegno di approvazione CE;
  • deposito di un modello, di parti, modellini o disegni, se richiesto;
  • pubblicità dell’approvazione presso Commissione e altri Stati membri;
  • forme dei contrassegni, inclusi quello ordinario, quello con effetto limitato, quello per esonero dall’approvazione del modello e quello per esonero dalla verifica prima CE.

L’allegato II disciplina:

  • verifica in un solo tempo o in più tempi;
  • luogo della verifica;
  • marchio di verifica finale e parziale CE;
  • forma, dimensioni e apposizione dei marchi;
  • scambio dei disegni originali dei marchi tra i servizi metrici degli Stati membri.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per la conformità di prodotto, per la gestione documentale delle procedure di approvazione/verifica e per i profili di circolazione nel mercato UE. La logica è quella del mutuo riconoscimento dei controlli CE, con un sistema di marchi e certificazioni che riduce la duplicazione degli accertamenti nazionali, ma lascia agli Stati membri margini sulle lingue, sugli organismi competenti e sulle modalità operative, entro il quadro armonizzato stabilito dalla direttiva e dalle direttive particolari.

Disposizioni principali

Oggetto, principio di riconoscimento reciproco e direttive particolari

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale e stabilisce che gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di strumenti o prodotti conformi e muniti dei marchi/contrassegni CE previsti. Le direttive particolari precisano procedure, caratteristiche metrologiche, prescrizioni tecniche di costruzione e funzionamento e possono fissare la data di sostituzione delle norme nazionali.

Approvazione CE del modello

Gli articoli 2-7 disciplinano la procedura di approvazione CE del modello: competenza degli Stati membri, domanda presentabile dal fabbricante o mandatario stabilito nella Comunità, presentazione in un solo Stato membro per ciascuno strumento, rilascio del certificato e regime di validità ordinaria di dieci anni, prorogabile per ulteriori periodi di dieci anni. Sono previste approvazioni con effetto limitato per tecniche nuove non contemplate dalla direttiva particolare, con validità di due anni prorogabile di tre anni, nonché revoca o sospensione in caso di non conformità, difetto generale o concessione indebita.

Verifica prima CE e controlli di conformità

Gli articoli 8-11 regolano la verifica prima CE come controllo e conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo al modello approvato e/o alle direttive particolari. Sono previsti verifiche in un solo tempo o in più tempi, controlli su qualità metrologiche, errori massimi tollerati, costruzione e segnaletica, nonché apposizione dei marchi di verifica parziale o definitiva CE. Per categorie esonerate dalla verifica prima CE, il fabbricante appone il contrassegno speciale di approvazione CE del modello in esagono.

Disposizioni comuni, organismi notificati e lingua

Gli articoli 12-14 impongono agli Stati membri di impedire l’uso di marchi o iscrizioni confondibili con i contrassegni CE, di notificare Commissione e Stati membri i servizi/organismi autorizzati a eseguire gli esami e rilasciare certificati o marchi, e consentono di esigere che le iscrizioni regolamentari siano nella/e lingua/e ufficiale/i nazionale/i.

Controlli degli strumenti in servizio

L’articolo 15 demanda alle direttive particolari la disciplina dei controlli sugli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, con particolare riguardo agli errori massimi tollerati in servizio. Le eventuali norme nazionali sugli strumenti non marcati CE possono fungere da criterio se prevedono requisiti inferiori.

Adattamento al progresso tecnico e comitologia

L’articolo 16 attribuisce alla Commissione l’adozione delle modifiche necessarie agli allegati I e II e agli allegati delle direttive particolari per l’adeguamento al progresso tecnico, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2. È istituito un comitato di assistenza alla Commissione.

Disposizioni finali, recepimento e abrogazione

L’articolo 18 richiede la motivazione e la notifica delle decisioni di rifiuto, revoca o divieto, con indicazione dei mezzi di ricorso e dei relativi termini. L’articolo 19 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali essenziali adottate. L’articolo 20 abroga la direttiva 71/316/CEE, fatte salve le scadenze di recepimento dell’allegato III, parte B; l’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 22 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiemetrologiamercato internolibera circolazione delle mercinormazione tecnicacontrolli e conformità dei prodotti

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