Cassazione Penale, Sentenza n. 39266/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Trani (20/03/2024) che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sentenza penale definitiva n. 2848/15 (9/12/2019) nei confronti di Savino Manzi, estendendo in suo favore l'effetto favorevole riconosciuto in gravame al coimputato appellante (declaratoria di improcedibilità per difetto di querela) alla luce della modificazione del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di norme (in particolare artt. 587, 601, 648 cod. proc. pen.) e sostiene che la sopravvenuta procedibilità a querela non costituisce abolitio criminis né legittima la revoca del giudicato né l'estensione del beneficio ex art. 587 quando il giudicato è già formato e quando l'accoglimento in appello non ha riguardato motivi non esclusivamente personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha affermato che la modifica del regime di procedibilità operata dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia) non integra una causa di abolitio criminis né consente di revocare un giudicato formato prima della riforma, e ha escluso l'operatività dell'effetto estensivo dell'art. 587 cod. proc. pen. nel caso di specie, poiché non è intervenuto un accoglimento in sede di gravame di un motivo non esclusivamente personale e non è emersa l'assenza della querela o la sua integrazione a favore del resistente nei termini richiesti.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
Disciplina l'estensione dell'impugnazione in favore dei coimputati: l'effetto estensivo opera solo se l'impugnazione di un coimputato viene accolta su motivi non esclusivamente personali, rendendo il beneficio esteso oggettivo e applicabile anche ai non impugnanti.
art. 673 cod. proc. pen.
Regola la revoca della sentenza di condanna in esecuzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la modificazione del regime di procedibilità non è causa di revoca ai sensi di questa norma quando il giudicato è già formato.
d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), art. 2, comma 1, lett. i)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis)
Ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati (tra cui il furto aggravato), rendendoli procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che tale modifica non costituisca abolitio criminis e non possa, di per sé, far venire meno un giudicato penale formatosi prima dell'entrata in vigore.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Norma transitoria che disciplina il termine per la presentazione della querela per fatti antecedenti l'entrata in vigore; la Corte segnala che successivi interventi normativi hanno eliminato alcuni oneri informativi a carico dell'autorità, facendo gravare sulla persona offesa l'iniziativa di proporre la querela.
artt. 624, 625, 61 n.5 cod. pen.
Norme penali che definiscono il reato contestato (furto aggravato e circostanze aggravanti): sono le disposizioni sostanziali alle quali si riferisce la condanna divenuta definitiva nei confronti del resistente.
art. 30, comma 4, legge n. 87/1953 (citato)
Richiamato in motivazione come ipotesi in cui la modificazione della normativa potrebbe incidere sul trattamento penale; la Corte ha escluso l'applicabilità di tali eccezioni al caso concreto.
artt. 601 e 648 cod. proc. pen. (citati nel ricorso)
Norme processuali richiamate nel ricorso; la sentenza le prende in considerazione ma il decisivo motivo di annullamento è l'erronea estensione dell'effetto favorevole ex art. 587 e la non configurabilità dell'abolitio criminis per la Riforma Cartabia.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino) e Sez. 1, n. 1628/2019
Precedenti della Cassazione che stabiliscono il principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non determina abolitio criminis e non legittima la revoca del giudicato già formato; la Corte li applica e li conferma nel caso in esame.
Massime di principio
- La sopravvenuta trasformazione di un reato da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela, per effetto di una riforma normativa, non costituisce di per sé abolitio criminis e non è idonea a revocare un giudicato formato prima della riforma.
- L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. opera solo quando l'appello di un coimputato è accolto su motivi non esclusivamente personali; se l'appello non è stato esaminato nel merito o non ha dato luogo ad accoglimento per un motivo comune, l'estensione non può essere riconosciuta.
- Per valutare la possibilità di revoca o di estensione di benefici processuali occorre distinguere tra cause estintive/objective (es. abolitio criminis, declaratoria oggettiva di estinzione) e situazioni strettamente personali o connesse a scelte processuali individuali (es. opzione per determinati riti, scelta di proporre o non proporre impugnazioni).
- Quando la causa di improcedibilità deriva dalla mancanza di querela introdotta da una riforma successiva, bisogna verificare se la querela sia stata effettivamente proposta nei termini stabiliti dalla normativa transitoria; l'assenza di querela non può essere automaticamente intesa come motivo per revocare un giudicato già definitivo.
- In casi analoghi è essenziale: (a) controllare la data di formazione del giudicato rispetto all'entrata in vigore della norma sopravvenuta; (b) verificare se l'appello del coimputato sia stato accolto per motivi comuni e non personali; (c) accertare la presenza o meno della querela nei termini previsti dalla norma transitoria.
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