Cassazione Civile, Ordinanza n. 11284/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IRAP presentata da un professionista per gli anni 2012-2016, sul presupposto dell'assenza di autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda per gli anni diversi dal 2012, ritenuto tardivo. L'Agenzia aveva appellato e la CTR aveva respinto l'impugnazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 d.lgs. 446/1997, 115, 116 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova circa l'assenza di autonoma organizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, perché la CTR avrebbe argomentato in modo generico sul concetto di autonoma organizzazione; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e del d.m./normativa sulla revisione, assumendo che il contribuente, in quanto socio audit/partner con ruolo apicale in una struttura organizzata, fosse in realtà responsabile dell'organizzazione e quindi soggetto a IRAP; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla compensazione indebita di parte dell'imposta, che l'Ufficio assumeva già dedotta in appello.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse invertito l'onere della prova ma avesse semplicemente reputato assolto dal contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione; ha respinto anche il secondo motivo, perché cadeva con il primo e non si riscontrava una motivazione inesistente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto per larga parte diretto a rivalutare accertamenti di fatto e perché la tesi erariale non si confrontava con la giurisprudenza richiamata; ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che in tema di rimborso tributario l'Amministrazione può dedurre anche in appello il mancato versamento o la compensazione delle somme, trattandosi di mera difesa, e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tale censura. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma processuale per denunciare la violazione di legge sostanziale in relazione al riparto dell'onere della prova e alla disciplina IRAP.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la pretesa inesistenza della motivazione e l'omessa pronuncia.
art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quale norma che individua il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione.
art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dalla difesa erariale per sostenere i presupposti di applicazione dell'IRAP.
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro della pretesa violazione delle regole di decisione e valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova sull'assenza di autonoma organizzazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la forma della motivazione della decisione.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 542 del 1996
interpretato nel senso che in appello sono precluse solo le nuove eccezioni in senso tecnico, mentre restano ammissibili le mere difese, come l'allegazione del mancato versamento o della compensazione dell'imposta.
d.lgs. n. 39/2010
richiamato dalla difesa erariale a sostegno della rilevanza del ruolo del professionista nella struttura organizzativa, ma non valorizzato dalla Corte per l'accoglimento del motivo.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione è un fatto impeditivo che deve essere provato dal contribuente che chiede il rimborso; tuttavia il giudice di merito non viola il riparto dell'onere probatorio se ritiene che tale prova sia stata effettivamente fornita sulla base della documentazione acquisita.
- La censura di motivazione apparente o inesistente non può essere accolta quando la decisione di merito contiene una motivazione che, pur sintetica, consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- La mera titolarità di una posizione apicale o la qualità di socio di una struttura professionale organizzata non bastano, da sole, a dimostrare la soggezione a IRAP se non è accertato in fatto che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione o disponga in concreto della struttura e dei relativi mezzi.
- Nel contenzioso tributario relativo a istanze di rimborso, l'Amministrazione può dedurre in appello il mancato versamento o la compensazione dell'imposta, poiché si tratta di mere difese e non di nuove eccezioni in senso tecnico.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello relativo a una difesa ammissibile in secondo grado determina cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11199/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11205/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11207/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11208/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11210/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →