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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21020/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'opposizione del PM e dichiarato estinte per prescrizione le pene inflitte con sentenza del 18 giugno 1999. Si censura che la prescrizione è stata calcolata in modo errato: le pene erano state originariamente soggette a sospensione condizionale poi revocata a seguito dell'accertamento di nuovi reati rilevanti ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1) cod. pen.; il dies a quo della prescrizione doveva decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato tali reati (19 aprile 2018) e non da date anteriori, per cui al momento dell'inizio dell'esecuzione (11 gennaio 2019) non erano ancora trascorsi i dieci anni. Si deduce inoltre che, sotto altro profilo, poteva operare l'ipotesi ostativa di cui all'art. 172 ultimo comma in relazione all'art. 99 (recidiva) e si censura la valutazione relativa al cumulo delle pene e all'inizio dell'esecuzione (artt. 663, 665 ss. c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e il terzo motivo (connessi) ritenendoli fondati. Ha stabilito che, nel caso di sospensione condizionale revocata per nuova commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato presupposto per la revoca (nel caso concreto, il 19 aprile 2018). Poiché tra tale data e l'inizio dell'esecuzione (11 gennaio 2019) non erano trascorsi dieci anni, le pene erano state erroneamente dichiarate prescritte. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; il terzo motivo è stato assorbito. La cancelleria dovrà comunicare la decisione al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La prescrizione della pena, quando l'esecuzione è stata condizionalmente sospesa, decorre dal giorno di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato che legittima la revoca della sospensione (dies a quo post revoca). La Corte ha affermato che non può essere fatto decorrere il termine da precedenti sentenze che non hanno accertato il presupposto per la revoca.

  • art. 168, primo comma, n. 1) cod. pen.

    Norma che elenca i casi rilevanti per la revoca della sospensione condizionale (commissione di un nuovo reato nel quinquennio). La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha accertato tale evento fa decorrere da sé il termine di prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente come possibile ipotesi ostativa (recidiva) prevista dal comma finale di art. 172; la Corte ha preso in considerazione l'eccezione ma nel caso concreto non ne ha riportato l'applicazione decisiva.

  • artt. 663 e 665 ss. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'esecuzione delle pene e il cumulo materiale. Il ricorrente ha sostenuto che il cumulo e l'inizio dell'esecuzione (4 ottobre 2018/11 gennaio 2019) influissero sul calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la data di inizio dell'esecuzione indicata (11 gennaio 2019) e ha valutato la prescrizione rispetto alla data di irrevocabilità del provvedimento che ha determinato la revoca.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata in ordine agli adempimenti di comunicazione della decisione all'ufficio esecutivo; la Corte ha disposto che la cancelleria comunichi la decisione al PM incaricato dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una pena è stata sospesa condizionalmente e viene poi revocata per la commissione di un nuovo reato rilevante, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo reato (dies a quo) e non da precedenti sentenze o da date anteriori non idonee a determinare la revoca.
  • Per determinare se la prescrizione è maturata occorre confrontare il dies a quo effettivo (irrevocabilità che legittima la revoca) con la data di effettivo inizio dell'esecuzione: se non sono trascorsi i termini di legge, non può dichiararsi l'estinzione per prescrizione.
  • Le sentenze che accertano reati commessi anteriormente al momento utile per la revoca non incidono sul decorso della prescrizione relativo alla sospensione condizionale revocata successivamente per nuovi reati.
  • Le questioni relative al cumulo delle pene e all'inizio dell'esecuzione sono rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione, ma non possono essere utilizzate per retrodatare il dies a quo della prescrizione rispetto all'irrevocabilità della sentenza che ha accertato il presupposto della revoca.
  • In caso di errata dichiarazione di estinzione per prescrizione da parte del giudice dell'esecuzione, la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza se il motivo risulta decisivo e i fatti sono sufficientemente determinati.

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