Cassazione Civile, Ordinanza n. 00260/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda trae origine dal fallimento di una società e dal reclamo ex art. 18 l. fall. proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il reclamo perché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati alla curatela e al creditore istante nel termine assegnato. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con due motivi: da un lato, lamentando la nullità della sentenza per avere dichiarato improcedibile il reclamo in assenza di una previsione di legge che sanzionasse in tal modo l'omessa notifica; dall'altro, deducendo la violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio della rinnovazione o sanatoria della notificazione, anche in caso di omissione o inesistenza della stessa. La resistente ha replicato con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondato il ricorso nella sostanza: ha affermato che il termine di notificazione ex art. 18, quarto comma, l. fall. è ordinatorio, ma che, se la notificazione non è eseguita e il reclamante non indica ragioni giustificative della propria inerzia, il reclamo non può proseguire; tuttavia, la sanzione corretta non è l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del reclamo. Poiché la sentenza impugnata era errata anche nel dispositivo, la Corte ha cassato senza rinvio e ha deciso nel merito processuale, dichiarando che il reclamo avrebbe dovuto essere inammissibile; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti della qualificazione del vizio processuale rilevato nella sentenza d'appello: ha escluso che la mancata notificazione nel termine assegnato comporti improcedibilità per mancanza di base normativa, ma ha ritenuto che il reclamo fosse comunque inammissibile perché il reclamante non aveva allegato alcuna ragione impeditiva del mancato rispetto del termine. Per questo ha cassato la sentenza senza rinvio, pronunciando direttamente che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore della società resistente, mentre è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
Il termine per la notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza è ordinatorio; tuttavia, la parte che non vi ottemperi deve indicare le ragioni dell'impedimento, altrimenti il reclamo non può essere utilmente coltivato.
art. 291 c.p.c.
La norma sulla rinnovazione della notificazione non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a consentire la prosecuzione del reclamo in assenza di notificazione tempestiva non giustificata.
art. 382 c.p.c.
È possibile la cassazione senza rinvio quando la causa può essere decisa direttamente in sede di legittimità sulla base del corretto regime processuale applicabile.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 18 l. fall. ha natura ordinatoria, ma l'inerzia della parte non è priva di conseguenze processuali.
- Se il reclamante non esegue la notificazione nel termine assegnato, l'istanza di proroga o rinnovazione deve indicare specificamente le ragioni che hanno impedito l'adempimento, in ossequio al bilanciamento tra stabilizzazione del provvedimento impugnato e diritto di difesa.
- La mancata notificazione del reclamo nel termine ordinatorio non determina improcedibilità in assenza di una espressa previsione normativa; il vizio processuale va piuttosto ricondotto all'inammissibilità dell'impugnazione quando manchino giustificazioni dell'omissione.
- Non è consentito alla parte impugnante dilatare arbitrariamente i tempi del processo di impugnazione omettendo in modo ingiustificato un incombente necessario.
- Quando la decisione di merito processuale è erronea nella qualificazione del vizio ma il corretto esito è comunque desumibile dagli atti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente la controversia ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
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