Cassazione Civile, Ordinanza n. 15892/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da un intervento edilizio riguardante un complesso immobiliare composto da più fabbricati realizzati in forza di una concessione edilizia originaria. L'ente proprietario di uno dei fabbricati ha presentato una d.i.a. in sanatoria per regolarizzare difformità relative ai parcheggi pertinenziali e a un modesto incremento di altezza del proprio edificio. Il Comune ha rigettato l'istanza ritenendo che la concessione fosse unitaria per l'intero complesso e che, quindi, la dotazione di parcheggi dovesse essere valutata globalmente; ha poi ordinato la demolizione e disposto l'acquisizione delle opere abusive. Dopo il rigetto in primo grado e il successivo appello, il Consiglio di Stato in sede di revocazione ha ritenuto che la precedente decisione di appello fosse viziata da errore di fatto per omesso esame di documenti che dimostravano la non unitarietà della pratica edilizia, ha accolto la revocazione e, nel giudizio rescissorio, ha accolto l'appello annullando gli atti comunali. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale: secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, frazionando indebitamente un unico titolo edilizio e rimodulando il contenuto di merito della concessione, attività riservata alla pubblica amministrazione. La resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la correttezza della qualificazione del titolo e della sanatoria effettuata dal giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Comune, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, in realtà denunciassero errores in iudicando e contestassero la valutazione del Consiglio di Stato circa la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio e la non unitarietà della pratica edilizia. Tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili dalle Sezioni Unite. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, oltre alla somma equitativa e alla somma in favore della Cassa delle ammende applicate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma, incluse quelle di cui all'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla disposizione.
art. 96 c.p.c.
Quando la decisione finale conferma la proposta, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale reazione all'abuso del processo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, deve darsi atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 5 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente come norma che attribuisce all'amministrazione le valutazioni sui titoli edilizi.
art. 13 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente come norma relativa all'istruttoria e al rilascio dei titoli edilizi.
art. 32 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riserva alla pubblica amministrazione delle valutazioni edilizie e urbanistiche.
art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente come base normativa dei titoli edilizi in sanatoria.
art. 1 L. n. 10 del 1977
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla disciplina edilizia invocata a supporto dell'asserito sconfinamento del giudice amministrativo.
art. 4 L. n. 10 del 1977
Richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza amministrativa sui titoli edilizi.
art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001
La Corte richiama la nozione di tolleranza di cantiere per escludere che il modesto aumento di altezza indicato nel giudizio amministrativo integrasse un profilo decisivo di eccesso di giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per denunciare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errores in iudicando o valutazioni di merito compiute dal giudice amministrativo.
- Non vi è sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione quando il Consiglio di Stato, nel giudizio di legittimità o di revocazione, si limiti a qualificare la vicenda amministrativa e a verificare in concreto la sussistenza di un errore di fatto sulla base degli atti di causa.
- La denuncia di eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzata per contestare la lettura dei documenti di causa o la conclusione sulla non unitarietà di un progetto edilizio, se tali censure investono il corretto esercizio del sindacato giurisdizionale e non un'invasione della discrezionalità amministrativa.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta accelerata, può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dare atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di inammissibilità.
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