Cassazione Penale, Sentenza n. 3504/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati colpevoli del reato di cui all'art. 642 cod.pen., denunciando in particolare: nullità della sentenza per mancata pronuncia sulla prescrizione (già maturata alla data della pronuncia di appello), violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità, carenza di motivazione e travisamento della prova, e omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha dichiarato estinto il reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza agli effetti penali (calcolo: fatto del 20/09/2013; termine prorogato 7 anni e 6 mesi -> 20/03/2021; aggiunta della sospensione COVID di 64 giorni -> 23/05/2021, anteriore alla pronuncia del 26/05/2021). Gli altri motivi sono stati ritenuti generici e infondati: conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili e ha confermato le statuizioni civili dell'impugnata sentenza in applicazione dell'art. 578 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 642 cod.pen.
Norma che descrive il reato contestato (frode assicurativa). È la fattispecie per la quale gli imputati erano stati condannati; la Cassazione non entra nel merito della colpevolezza perché ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Rinvio formale usato per ricondurre i motivi in un unico sommario (riassunto dei motivi di cassazione).
art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Motivi di cassazione relativi alla motivazione della sentenza e alla valutazione delle prove: i ricorrenti lamentavano vizi di apprezzamento probatorio e violazioni di legge; la Corte li ha ritenuti generici e privi di efficacia per disarticolare la valutazione dei giudici di merito.
art. 578 cod.proc.pen.
Disciplina l'effetto sulle statuizioni civili quando la sentenza penale subisce modifiche in sede di cassazione; qui è stata applicata per confermare le statuizioni civili nonostante l'annullamento della parte penale per prescrizione.
misure di sospensione dei termini processuali per emergenza COVID
La sospensione straordinaria dei termini processuali per la pandemia è stata computata nel calcolo della prescrizione (64 giorni aggiunti), influenzando la decorrenza del termine estintivo e determinando l'anteriore maturazione della prescrizione rispetto alla pronuncia di appello.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere esaminata e motivata dal giudice quando è dedotta: se è risultata maturata anteriormente alla pronuncia impugnata, la sentenza penale va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione devono essere computate tutte le sospensioni legalmente previste (es. sospensioni per emergenza COVID), poiché possono anticipare la maturazione della prescrizione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione riguarda gli effetti penali; le statuizioni civili possono essere mantenute in vita e confermate in Cassazione secondo la disciplina applicabile (art. 578 c.p.p.), se i vizi dedotti sono infondati.
- Le censure generiche circa la valutazione delle prove o la motivazione dei giudici di merito sono spesso inefficaci in cassazione se non individuano concretamente il vizio giuridico o il travisamento probatorio.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, è essenziale contestare tempestivamente (nelle conclusioni) la prescrizione e fornire calcoli chiari e completi dei termini, inclusi periodi di sospensione, nonché motivazioni specifiche su come le valutazioni probatorie siano viziate.
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