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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 454 dell'11.6.2026, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; b) dell'Allegato 1 al decreto n. 454/2026, recante la graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna (posizioni 1 -157), nella medesima parte; c) dell'Allegato 2 al decreto n. 454/2026, recante l'elenco degli idonei AM12 Emilia-Romagna (posizioni 158 -204), nella medesima parte; d) del Decreto prot. n. m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000572 del 25 giugno 2026, recante integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 16 candidati (posizioni 372 -387) a seguito di 16 rinunce, e del relativo Allegato 1 (integrazione graduatoria di merito) e Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 388 -470), nella parte in cui conferma e recepisce le illegittime attribuzioni di punteggio sub B.4.1; e) del successivo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. m_pi.AOODRER.RegistroDecreti.R.0000612.06-07-2026 del 06/07/2026, con il quale, all'esito di rettifiche, è stata approvata nuovamente e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; f) del Decreto USR Emilia-Romagna n. 661 del 10 luglio 2026, recante ripartizione del contingente di immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027, nei limiti dell'interesse e nella parte in cui utilizza e recepisce la graduatoria AM12 come sopra illegittimamente formata, con particolare riferimento alle nomine da graduatoria di merito (GM) per la classe di concorso AM12; g) del Decreto n. 700 del 23 luglio 2026, recante ulteriore integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 8 candidati (posizioni 388 -395) a seguito di 8 rinunce, e del relativo Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 396 -478), integralmente sostitutivo di quello del D.D.G. n. 572/2026, nella medesima parte; h) delle schede individuali di valutazione dei titoli dei candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria, nella parte in cui riconoscono il punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso diverse e/o a diverso grado di istruzione rispetto a quello oggetto dell'odierna procedura; i) di tutti gli ulteriori decreti di rettifica, integrazione e/o scorrimento della medesima graduatoria di merito del concorso PNRR 3 adottati dall'USR Emilia Romagna successivamente al primo decreto di approvazione, ove confermino il criterio di attribuzione del punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ovvero ne reiterino gli effetti lesivi; l) dell'elenco dei vincitori e dei destinatari di nomina in ruolo ai sensi della graduatoria concorsuale impugnata, nella parte in cui escludono il ricorrente ovvero lo collocano in posizione deteriore rispetto a quella che gli spetterebbe a seguito della corretta applicazione del punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023; m) del provvedimento di accoglimento parziale e rigetto parziale delle istanze di accesso agli atti del 29 luglio 2026 (prot. AOODRER Registro Ufficiale 2026.0030104), nella parte in cui ha rigettato le istanze già presentate per le quali non vi è stato riscontro positivo, qualificandole come massive, manifestamente onerose e sproporzionate; n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulti comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e successivi atti di integrazione, rettifica, scorrimento e immissione in ruolo relativi al concorso PNRR 3 per la classe AM12, nella parte concernente l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi, nonché il parziale diniego di accesso agli atti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione scolastica ha approvato e successivamente modificato la graduatoria del concorso PNRR 3 per la classe di concorso AM12, lamentando l'illegittima attribuzione di 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 dell'Allegato B al d.m. 205/2023 a candidati che avevano superato precedenti concorsi ordinari relativi a una diversa classe di concorso e/o a un diverso grado di istruzione. Secondo la ricorrente, il requisito del "medesimo specifico posto" avrebbe richiesto la coincidenza sia della classe di concorso sia del grado di istruzione, con conseguente alterazione della graduatoria, della posizione della ricorrente e delle nomine in ruolo. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi che avrebbero recepito il medesimo criterio e il provvedimento di accoglimento solo parziale delle istanze di accesso, nella parte in cui alcune richieste erano state qualificate come massive, onerose e sproporzionate. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e per omessa notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione preliminare relativa alla procura. Ha ritenuto necessario, per la valida instaurazione del giudizio, che la procura speciale contenesse, oltre ai dati della parte, del difensore e dell'autorità giudiziaria, riferimenti specifici e puntuali all'oggetto della controversia, alle parti e agli altri elementi utili a individuare la singola lite. La procura depositata si limitava a conferire al difensore il potere di rappresentare e difendere la ricorrente "nel presente procedimento", senza alcun riferimento specifico all'oggetto e agli estremi della causa. Il fatto che la procura fosse stata notificata unitamente al ricorso, o che nel processo telematico fosse considerata apposta in calce all'atto secondo le norme tecniche, non è stato ritenuto sufficiente a trasformarla in procura speciale. Il vizio non era sanabile successivamente, poiché il requisito doveva sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio. Il TAR non ha quindi esaminato le censure sull'attribuzione del punteggio, sulla graduatoria, sulle nomine in ruolo e sull'accesso agli atti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.

    La procura deve conferire il potere rappresentativo per la specifica controversia attraverso riferimenti puntuali all'oggetto e agli elementi identificativi della lite; una delega generica al difensore per il "presente procedimento" non è sufficiente.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata dalle amministrazioni per eccepire l'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, ma il TAR non ha esaminato tale eccezione avendo definito il giudizio per carenza di procura speciale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 40 c.p.a.

    Il requisito della procura speciale deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e la sua mancanza non può essere sanata successivamente.

Massime di principio

  • Ai fini della valida instaurazione del giudizio amministrativo, la procura speciale deve riferirsi alla singola controversia e contenere elementi specifici idonei a identificarne l'oggetto, le parti e l'autorità giudiziaria adita; non è sufficiente una delega generica a rappresentare e difendere la parte nel procedimento.
  • La notificazione della procura unitamente al ricorso non sana l'assenza di riferimenti specifici all'oggetto della lite, né la qualificazione tecnica della procura come apposta in calce al ricorso nel processo amministrativo telematico supplisce alla mancanza del requisito sostanziale di specialità.
  • La carenza della procura speciale richiesta per l'instaurazione del giudizio amministrativo non è suscettibile di sanatoria successiva, poiché il requisito deve esistere al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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