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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di reimpiego presso una Scuola Navale Militare, con invito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e giudicata permanentemente non idonea al servizio militare ma idonea al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aveva chiesto il transito nell’Area Assistenti e l’assegnazione presso una sede vicina al proprio domicilio o, in subordine, in altra città indicata. Ha impugnato l’assegnazione presso una Scuola Navale Militare, deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento, per avere l’Amministrazione omesso di considerare la richiesta di una sede più vicina e di verificare l’esistenza di destinazioni alternative compatibili con le sue condizioni di salute e con la necessità di seguire terapie presso centri specialistici. In secondo luogo, ha dedotto contraddittorietà del provvedimento e violazione della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, sostenendo che, pur essendo stata applicata una deroga ai criteri ordinari di assegnazione per esigenze sanitarie e di elevata protezione sociale, la sede individuata non sarebbe stata realmente vicina al domicilio né idonea a consentire un utile impiego. Ha inoltre prospettato l’illegittimità della circolare, ove interpretata nel senso di consentire assegnazioni incompatibili con gravi situazioni sanitarie, in violazione dell’art. 930 d.lgs. 66/2010.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. Ha affermato che, nel transito dai ruoli militari a quelli civili, l’Amministrazione conserva discrezionalità nella scelta della sede di servizio, dovendo individuare quella più idonea al proficuo impiego del dipendente in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, senza che l’interessato vanti un diritto soggettivo a una specifica sede. La circolare ministeriale prevede criteri ordinari e consente deroghe per documentate situazioni sanitarie o esigenze di elevata protezione sociale; tali deroghe impongono una sede più vicina alla residenza o al domicilio rispetto a quella risultante dai criteri ordinari, ma non attribuiscono il diritto alla sede richiesta o a quella di residenza. La sede assegnata risultava quindi coerente con la deroga, poiché comportava un significativo avvicinamento rispetto alla precedente sede in Sardegna. Il giudice ha escluso che l’assegnazione fosse incompatibile con le condizioni di salute: la documentazione medica indicava controindicazioni alla guida di autoveicoli e motoveicoli, ai servizi armati, ai turni notturni e all’uso di macchinari complessi, ma non un divieto di utilizzare mezzi di trasporto per gli spostamenti personali. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non versava nella situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, l. 104/1992, ma nella diversa condizione prevista dal comma 1. La documentazione sopravvenuta relativa a una possibile rivalutazione delle condizioni della ricorrente e a nuove scoperture d’organico non poteva incidere sulla legittimità originaria dell’atto, poiché non è configurabile l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento; tali elementi potranno eventualmente essere valutati in un nuovo procedimento amministrativo. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente giustificata la scelta della sede alla luce dei criteri della circolare e delle esigenze organizzative, escludendo il vizio motivazionale.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Disciplina il transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare ma idoneo al servizio civile; la disposizione non è stata ritenuta attributiva di un diritto alla specifica sede richiesta.

  • art. 14 l. 266/1999

    Richiamato quale fondamento del transito del personale militare nei ruoli civili in caso di non idoneità al servizio militare.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza cautelare per affermare la competenza territoriale del TAR Sardegna, individuata in relazione alla sede di servizio allora ancora ricoperta dalla ricorrente.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. 104/1992

    La distinzione tra handicap ai sensi del comma 1 e handicap grave ai sensi del comma 3 è stata valorizzata per escludere che le condizioni della ricorrente rendessero incompatibile la sede assegnata.

Massime di principio

  • Nel transito del personale militare nei ruoli civili per sopravvenuta inidoneità al servizio militare, l’Amministrazione conserva discrezionalità nella scelta della sede di servizio, mentre l’interessato ha diritto al transito nei ruoli civili ma non alla specifica sede richiesta.
  • La discrezionalità nella scelta della sede di transito deve essere esercitata tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio e non può essere sindacata dal giudice se non per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o difetto di istruttoria.
  • Una clausola regolamentare o circolare che consenta deroghe ai criteri ordinari di assegnazione per ragioni sanitarie o di elevata protezione sociale impone l’individuazione di una sede più vicina alla residenza o al domicilio rispetto a quella risultante dai criteri ordinari, ma non attribuisce il diritto alla sede di residenza, al domicilio o a quella espressamente richiesta.
  • La sede assegnata non è illegittima per il solo fatto di risultare disagevole o di richiedere l’utilizzo di mezzi di trasporto; occorre dimostrare una concreta incompatibilità con le condizioni di salute o con le terapie del dipendente.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; documentazione sanitaria o scoperture d’organico sopravvenute possono fondare una nuova valutazione amministrativa, ma non determinano l’illegittimità sopravvenuta dell’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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