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Sentenza

Sentenza n. 2983/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal Sistema SINtel, pur in possesso dell'abilitazione al sistema SDA ARIA_2021_122 in data 01/07/2022, e la consequenziale esclusione dalla procedura di gara ID 156186844 con scadenza 13/07/2022 - “appalto specifico ASST RHODENSE” alla quale ATHENA CONSORZIO STABILE viene inibito l'accesso alla documentazione di gara e la possibilità di presentare la domanda di partecipazione. E avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso – anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente; e per l'annullamento, previa assunzione delle misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., del diniego di invito a procedura ID 156186844, comunicazione ID 156923834 sulla procedura ID 147592910, del 12 luglio 2022 e avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente; e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202201332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal sistema telematico SINtel e conseguente preclusione alla partecipazione a una procedura di gara specifica, diniego di invito e comunicazione relativa alla procedura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l’esclusione dal sistema SINtel, nonostante fosse abilitata al sistema dinamico di acquisizione SDA ARIA_2021_122, nonché la conseguente esclusione dalla procedura di gara relativa a un appalto specifico, con inibizione dell’accesso alla documentazione e della possibilità di presentare la domanda di partecipazione. Impugnava inoltre il diniego di invito, una comunicazione relativa a un’altra procedura e la lex specialis, nella parte in cui non prevedeva espressamente la partecipazione alla gara speciale degli operatori economici abilitati dopo il lancio della gara ma prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Deduceva la violazione dell’art. 55, commi 6, lettera d), 7 e 8, del codice dei contratti pubblici e chiedeva anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente non svolgeva ulteriori attività processuali e non rispondeva alle ripetute comunicazioni della Segreteria volte a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione. Non depositava dichiarazioni di persistenza dell’interesse e non compariva alle due udienze di ruolo aggiunto fissate a tale scopo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d’ufficio il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative all’esclusione, al diniego di invito, alla lex specialis e alla domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 2 c.p.a., nel porre a carico del giudice e delle parti un dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, consenta di configurare, in presenza di un ricorso ultratriennale privo di attività d’impulso, un onere della parte ricorrente di confermare la persistenza dell’interesse quando il giudice fissi un’udienza apposita a tale fine. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a., la mancata risposta alle comunicazioni, la mancata dichiarazione di interesse e la mancata comparizione alle udienze, nonostante avvisi rituali e reiterati contenenti l’avvertimento della possibile improcedibilità, costituiscono comportamento processuale univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Dal dovere di cooperazione può derivare, per la parte ricorrente, l’onere di confermare la persistenza dell’interesse quando il giudice abbia fondati motivi per dubitarne e fissi un’udienza specifica di verifica.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d’ufficio e comporta la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Il comportamento processuale della parte, valutato insieme agli altri elementi del caso, può provare la sopravvenuta carenza di interesse anche in assenza di una dichiarazione espressa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio, incluso il possibile rilievo della mancata manifestazione di interesse ai fini dell’improcedibilità, concorre a garantire il contraddittorio prima della definizione del giudizio.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la fissazione dell’udienza finalizzata alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta dalla ricorrente era stata respinta con ordinanza, senza che ciò costituisse oggetto della decisione definitiva nel merito.

  • art. 55, commi 6, lettera d), 7 e 8, d.lgs. 50/2016

    La violazione di tali disposizioni era stata dedotta dalla ricorrente con riferimento alla partecipazione al sistema dinamico di acquisizione, ma non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo ultratriennale non sia stato accompagnato da attività d’impulso e il giudice abbia fondati dubbi sulla persistenza dell’interesse, può essere fissata un’udienza specifica per verificarne la permanenza, con onere della parte ricorrente di fornire una conferma espressa.
  • La mancata risposta a reiterati e rituali avvisi del giudice, contenenti l’indicazione della possibile improcedibilità, unita alla mancata comparizione alle udienze fissate per la verifica dell’interesse, può costituire comportamento processuale univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., anche in assenza di una dichiarazione espressa della parte, purché il comportamento processuale sia valutato alla luce di avvisi chiari, reiterati e rispettosi del contraddittorio.
  • Il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 2 c.p.a., impone alle parti di collaborare alla verifica della persistente utilità della decisione e legittima il giudice a valorizzare l’inerzia processuale nell’ambito di tale verifica.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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